Segnalazioni
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Amministratori indipendenti e composizione dei comitati endoconsiliari
Febbraio 2016
Il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana s.p.a., quale “base” di autodisciplina
ad adesione volontaria, individua una serie coordinata di principi e di
comportamenti che delineano, anche alla luce delle migliori esperienze dei
mercati internazionali, le best practice in materia di governo societario.
Le società quotate sono invitate ad applicare le raccomandazioni formulate sulla
base del principio comply or explain, che si sostanzia nell’onere per l’emittente di
informare il mercato dell’eventuale disallineamento dal Codice di Autodisciplina
e, nel caso di adesione allo stesso, nell’obbligo di motivare, nella relazione
annuale sul governo societario, eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni in
esso contenute (art. 123-bis, co. 2, lett. a), T.U.I.F.).
Tra tali raccomandazioni, particolare rilevanza assumono per gli stessi emittenti
quelle inerenti alla presenza e al ruolo di consiglieri indipendenti nell’ambito dei
comitati interni al consiglio di amministrazione, sul presupposto che la loro
“autonomia di giudizio” dovrebbe renderli particolarmente adatti ad occuparsi di
delicate materie quali la remunerazione degli esponenti e le proposte sulle
nomine.
E’ pur vero che, nella multiformità dei casi pratici, questo assunto è una mera
presunzione e che proprio la contemporanea presenza dei medesimi soggetti in più
comitati potrebbe dar luogo a situazioni idonee a incidere sulla loro stessa
indipendenza.
Del resto, il Codice di Autodisciplina, individuando ipotesi, non tassative, in cui
un amministratore «non appare», almeno «di norma», indipendente, stabilisce che
nella valutazione dell’indipendenza dei propri componenti non esecutivi, il
consiglio di amministrazione ha «riguardo più alla sostanza che alla forma»
(Criterio 3.C.1).
In questa prospettiva, una formazione non adeguata dei comitati endoconsiliari,
con sovrapposizioni soggettive, per quanto inevitabili, potrebbe creare relazioni
tra gli amministratori indipendenti e gli esponenti di riferimento dell’emittente tali
da influenzare l’agire dei componenti indipendenti stessi nelle loro delicate
funzioni.
Questi profili dovrebbero essere oggetto di considerazione non solo ai fini della
valutazione dell’indipendenza degli amministratori, ma anche in fase di
formazione dell’organo gestorio stesso, per consentire, già in questa sede, il
rispetto “sostanziale” delle previsioni di autodisciplina.