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Segnalazioni

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Amministratori indipendenti e composizione dei comitati endoconsiliari

Febbraio 2016

Il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana s.p.a., quale “base” di autodisciplina ad adesione volontaria, individua una serie coordinata di principi e di comportamenti che delineano, anche alla luce delle migliori esperienze dei mercati internazionali, le best practice in materia di governo societario.
Le società quotate sono invitate ad applicare le raccomandazioni formulate sulla base del principio comply or explain, che si sostanzia nell’onere per l’emittente di informare il mercato dell’eventuale disallineamento dal Codice di Autodisciplina e, nel caso di adesione allo stesso, nell’obbligo di motivare, nella relazione annuale sul governo societario, eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni in esso contenute (art. 123-bis, co. 2, lett. a), T.U.I.F.).
Tra tali raccomandazioni, particolare rilevanza assumono per gli stessi emittenti quelle inerenti alla presenza e al ruolo di consiglieri indipendenti nell’ambito dei comitati interni al consiglio di amministrazione, sul presupposto che la loro “autonomia di giudizio” dovrebbe renderli particolarmente adatti ad occuparsi di delicate materie quali la remunerazione degli esponenti e le proposte sulle nomine.
E’ pur vero che, nella multiformità dei casi pratici, questo assunto è una mera presunzione e che proprio la contemporanea presenza dei medesimi soggetti in più comitati potrebbe dar luogo a situazioni idonee a incidere sulla loro stessa indipendenza.
Del resto, il Codice di Autodisciplina, individuando ipotesi, non tassative, in cui un amministratore «non appare», almeno «di norma», indipendente, stabilisce che nella valutazione dell’indipendenza dei propri componenti non esecutivi, il consiglio di amministrazione ha «riguardo più alla sostanza che alla forma» (Criterio 3.C.1).
In questa prospettiva, una formazione non adeguata dei comitati endoconsiliari, con sovrapposizioni soggettive, per quanto inevitabili, potrebbe creare relazioni tra gli amministratori indipendenti e gli esponenti di riferimento dell’emittente tali da influenzare l’agire dei componenti indipendenti stessi nelle loro delicate funzioni.
Questi profili dovrebbero essere oggetto di considerazione non solo ai fini della valutazione dell’indipendenza degli amministratori, ma anche in fase di formazione dell’organo gestorio stesso, per consentire, già in questa sede, il rispetto “sostanziale” delle previsioni di autodisciplina.

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