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Direttiva CRD IV e “nuova” disciplina degli interessi di amministratori e soci nelle banche: profili di specialità e riflessi sul funzionamento degli organi sociali
Giugno 2015
La specialità della disciplina bancaria in materia di interessi di amministratori e
soci risulta accentuata a seguito delle novità contenute nel d.lgs. 12 maggio 2015,
n. 72, con cui è stata recepita nell’ordinamento interno la direttiva 2013/36/CE
(CRD IV). In base alla nuova formulazione dell’art. 53, comma 4, t.u.b., in
particolare, «i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti
dall’articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle
deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi».
Nel diritto societario comune, come risaputo, la regola generale, in tema di
assemblea, è la legittimità della partecipazione al voto del socio “interessato”,
mentre è stabilito come eccezionale l’obbligo di astensione del socio in conflitto
(art. 2373 c.c.). Riguardo, poi, alla disciplina dell’amministrazione, l’opzione
della riforma del 2003 è stata nel senso della trasparenza circa gli interessi
dell’esponente che possano influenzare il processo valutativo senza però imporre,
anche in questo caso, alcun dovere di astensione (art. 2391 c.c.).
Lo status di banca dà luogo a una posizione di particolare rigore con riferimento
alla valutazione degli interessi, propri o di terzi, di soci ed esponenti. In questa
prospettiva, il legislatore europeo e, ora, nazionale hanno considerato il divieto di
partecipazione alla deliberazione come l’impostazione più rispondente alle
peculiarità della società bancaria rispetto alla mera trasparenza in ordine alla
presenza di interessi extrasociali. Si tratta, peraltro, di soluzione che è destinata a
creare non trascurabili problematiche interpretative e, soprattutto, applicative,
responsabilizzando, in primo luogo, soci e amministratori “interessati” quanto alla
decisione circa la propria astensione.
L’introduzione dell’obbligo di astensione nell’ambito delle banche si riflette,
quindi, sul funzionamento degli organi sociali e sulla definizione di doveri e
poteri del presidente dell’assemblea e del consiglio di amministrazione. Il
presidente della riunione dispone di prerogative ampie e incisive nella conduzione
dei lavori assembleari e consiliari. Tuttavia, in base alla sola normativa codicistica
(artt. 2371 e 2381 c.c.), non è agevole stabilire se al presidente sia imposto di
procedere all’accertamento delle situazioni rilevanti ai sensi dell’art. 53, comma
4, t.u.b. e alla conseguente esclusione di soci ed amministratori “interessati” dal
voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione delle proposte oggetto
di deliberazione. Ulteriore profilo problematico riguarda l’ipotesi in cui soci ed
amministratori mantenessero un atteggiamento reticente, evitando qualsiasi
disclosure in merito alla propria posizione soggettiva, e anzi ostacolassero
l’accertamento delle situazioni in cui sarebbe invece doverosa l’astensione.