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Disciplina sanzionatoria amministrativa in ambito bancario e finanziario: problemi applicativi dopo le recenti riforme
Giugno 2017
Il d.lgs. n. 72 del 2015, nel recepire la direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), ha
profondamente modificato il regime sanzionatorio amministrativo in materia
bancaria e finanziaria. La nuova disciplina, in particolare, distingue, quali
destinatari delle sanzioni, tra le società e gli enti, da un lato, e le persone fisiche
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, da altro lato.
Vanno rilevate, sul punto, le differenze di impostazione rispetto alla precedente
disciplina del t.u.b. e del t.u.f., che era invece incentrata sulla punibilità degli
esponenti con obbligo di regresso dell’ente quale mero obbligato in solido per il
pagamento della sanzione. Il venir meno della responsabilità solidale impone di
verificare se le posizioni dell’ente e dei suoi esponenti siano ora divenute del tutto
autonome ovvero se permanga tuttora un qualche collegamento tra le stesse e, nel
caso, quale esso sia.
Vari altri sono i profili da approfondire in merito al nuovo regime sanzionatorio in
considerazione anche di una formulazione della normativa di legge tutt’altro che
puntuale e precisa, con i conseguenti rischi di una troppo ampia discrezionalità in
capo alle Autorità di Vigilanza.
In questa prima fase, peraltro, l’aspetto forse più delicato è costituito
dall’individuazione dell’ambito temporale di applicazione della disciplina da
ultimo introdotta riguardo, specialmente, a fatti verificatisi prima dell’entrata in
vigore della medesima. Esso, peraltro, involge temi giuridici rispetto ai quali non
si sono formati indirizzi consolidati: il riferimento è, in particolare, alla natura
delle sanzioni in ambito bancario e finanziario e alla possibile estensione dei
principi propri dell’ordinamento penale, tra i quali, soprattutto, quello del favor
rei. In tale situazione, emergono, inevitabilmente, “zone grigie” forse fin troppo
ampie nell’ambito di un sistema sanzionatorio che è idoneo a incidere gravemente
sulla situazione personale dei soggetti coinvolti.