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Segnalazioni

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Disciplina sanzionatoria amministrativa in ambito bancario e finanziario: problemi applicativi dopo le recenti riforme

Giugno 2017

Il d.lgs. n. 72 del 2015, nel recepire la direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), ha profondamente modificato il regime sanzionatorio amministrativo in materia bancaria e finanziaria. La nuova disciplina, in particolare, distingue, quali destinatari delle sanzioni, tra le società e gli enti, da un lato, e le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, da altro lato. Vanno rilevate, sul punto, le differenze di impostazione rispetto alla precedente disciplina del t.u.b. e del t.u.f., che era invece incentrata sulla punibilità degli esponenti con obbligo di regresso dell’ente quale mero obbligato in solido per il pagamento della sanzione. Il venir meno della responsabilità solidale impone di verificare se le posizioni dell’ente e dei suoi esponenti siano ora divenute del tutto autonome ovvero se permanga tuttora un qualche collegamento tra le stesse e, nel caso, quale esso sia.
Vari altri sono i profili da approfondire in merito al nuovo regime sanzionatorio in considerazione anche di una formulazione della normativa di legge tutt’altro che puntuale e precisa, con i conseguenti rischi di una troppo ampia discrezionalità in capo alle Autorità di Vigilanza.
In questa prima fase, peraltro, l’aspetto forse più delicato è costituito dall’individuazione dell’ambito temporale di applicazione della disciplina da ultimo introdotta riguardo, specialmente, a fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della medesima. Esso, peraltro, involge temi giuridici rispetto ai quali non si sono formati indirizzi consolidati: il riferimento è, in particolare, alla natura delle sanzioni in ambito bancario e finanziario e alla possibile estensione dei principi propri dell’ordinamento penale, tra i quali, soprattutto, quello del favor rei. In tale situazione, emergono, inevitabilmente, “zone grigie” forse fin troppo ampie nell’ambito di un sistema sanzionatorio che è idoneo a incidere gravemente sulla situazione personale dei soggetti coinvolti.

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