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Esternalizzazione di funzioni aziendali nelle banche: disciplina societaria, esigenze della vigilanza e ambiti di autoregolamentazione privata
Ottobre 2013
L’esternalizzazione di funzioni è opzione organizzativa che, come noto, è
ricorrente nella prassi aziendale delle banche per la complessità delle attività
necessarie per il relativo funzionamento e per evidenti esigenze di economicità.
Varie, peraltro, sono le implicazioni in relazione, da un lato, alla salvaguardia
delle competenze (e delle correlate responsabilità) degli organi sociali e, da altro
lato, all’efficace svolgimento dei controlli interni e all’esercizio delle funzioni di
vigilanza.
Sotto il primo dei richiamati profili, si presenta il delicato tema dell’ampiezza
delle funzioni esternalizzate e del rispetto della funzione economica della società
esternalizzante quale giustificazione del riconoscimento della personalità
giuridica.
Occorre, altresì, verificare limiti e forme delle procure, soprattutto se generali,
conferite a terzi esterni per consentire lo svolgimento delle attività oggetto di
outsourcing, le quali non possono comportare una sostanziale abdicazione del
potere-dovere di gestione da parte della funzione amministrativa.
Le scelte compiute dagli operatori in tema di esternalizzazione di funzioni
aziendali assumono rilievo anche nella prospettiva della vigilanza, come
confermato dal recente aggiornamento alle disposizioni di vigilanza prudenziale
per le banche (cfr. le Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche,
Tit. V, Cap. 7; Sez. IV).
Di qui l’elaborazione di una analitica normativa per le banche che, peraltro,
presenta forti tratti di similitudine con la regolamentazione degli attigui comparti
finanziario e assicurativo (e cioè il Regolamento in materia di organizzazione e
procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione
collettiva del risparmio, adottato da Banca d’Italia e Consob il 29 ottobre 2007,
nonché il Regolamento IVASS n. 20 del 26 marzo 2008, sempre in tema di
controlli interni).
In tale contesto, al fine di presidiare i rischi derivanti dall’esternalizzazione e
mantenere la capacità di controllo sulle attività esternalizzate, è richiesto che il
contratto con la società di servizi formalizzi puntualmente le tutele giuridiche e
contrattuali per la banca e operi una piena disclosure verso l’Autorità circa le
soluzioni organizzative adottate e le potenziali situazioni problematiche, tra cui i
conflitti di interesse del fornitore.
Le finalità della vigilanza determinano l’imposizione di contenuti minimi per i
contratti di esternalizzazione e una conseguente rigidità nell’ambito dei rapporti
negoziali tra le parti che dà luogo così a una notevole compressione degli ambiti
di autonomia privata.
Tanto più che le banche devono dare comunicazione preventiva all’Autorità circa
l’intenzione di esternalizzare lo svolgimento di funzioni operative importanti o di
controllo, a seguito della quale l’Autorità può avviare un procedimento
amministrativo di divieto dell’esternalizzazione.
Non viene comunque meno l’opportunità di interventi integrativi da parte
dell’autoregolamentazione delle parti, cui, anzi, è demandato il delicato compito
di operare il bilanciamento tra le finalità della vigilanza e le peculiarità di
ciascuna fattispecie alla luce delle concrete esigenze sottese alla decisione di
esternalizzare funzioni aziendali da parte della banca.