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Segnalazioni

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Il rinvio dell’assemblea ex art. 2374 cod. civ. e l’abuso del diritto

Marzo 2018

La Cassazione è recentemente intervenuta sull’interpretazione dell’art. 2374 cod. civ., norma sostanzialmente rimasta invariata a seguito della riforma introdotta con il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ove si prescinda da una non sostanziale modifica lessicale (da «adunanza» ad «assemblea»), nonché dall’elevazione del termine per il rinvio da tre a cinque giorni (elevazione, per inciso, significativa di una maggiore considerazione dell’interesse dei soci richiedenti il rinvio ad essere adeguatamente informati).
In particolare, Cass. 12 dicembre 2017, n.29792 ha evidenziato come la disposizione in parola sia finalizzata ad assicurare, nell’interesse della compagine sociale, l’assunzione, all’esito di una discussione approfondita, di decisioni sorrette da piena consapevolezza in merito alla loro complessiva portata: in tale prospettiva, la Suprema Corte ha dunque evidenziato la natura di diritto potestativo della norma di cui all’art. 2374 cod. civ., tale per cui alla richiesta – avanzata, ovviamente, da parte dei soci che riuniscano almeno un terzo del capitale rappresentato nei lavori assembleari – «che l’assemblea sia rinviata» deve necessariamente corrispondere lo stato di “soggezione” della società, o per meglio dire il differimento dell’assemblea, senza alcun margine di discrezionalità dell’assemblea stessa nel deliberare al riguardo.
Al fine di ovviare a richieste di rinvio con finalità meramente ostruzionistiche, e quindi di realizzare un equilibrio fra l’interesse dei soci a una maggiore informazione sui temi all’ordine del giorno e quella di assicurare lo svolgimento efficiente e tempestivo dell’attività assembleare, la Cassazione ha altresì precisato che, ove il suo esercizio (da parte della minoranza) si risolva nel perseguimento di scopo distorsivo e concretante abuso, il diritto il diritto in parola può astrattamente configurare un’ipotesi di abuso del diritto, principio di «portata generale», che «non può a priori escludersi in relazione al diritto scaturente dall’articolo 2347 c.c.».
Il che conferma come nel diritto societario possano avere rilevanza significativa categorie generali del diritto civile, ferma tuttavia la tendenziale specialità della materia rispetto al diritto comune.

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