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Il rinvio dell’assemblea ex art. 2374 cod. civ. e l’abuso del diritto
Marzo 2018
La Cassazione è recentemente intervenuta sull’interpretazione dell’art. 2374 cod.
civ., norma sostanzialmente rimasta invariata a seguito della riforma introdotta
con il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ove si prescinda da una non sostanziale
modifica lessicale (da «adunanza» ad «assemblea»), nonché dall’elevazione del
termine per il rinvio da tre a cinque giorni (elevazione, per inciso, significativa di
una maggiore considerazione dell’interesse dei soci richiedenti il rinvio ad essere
adeguatamente informati).
In particolare, Cass. 12 dicembre 2017, n.29792 ha evidenziato come la
disposizione in parola sia finalizzata ad assicurare, nell’interesse della compagine
sociale, l’assunzione, all’esito di una discussione approfondita, di decisioni
sorrette da piena consapevolezza in merito alla loro complessiva portata: in tale
prospettiva, la Suprema Corte ha dunque evidenziato la natura di diritto
potestativo della norma di cui all’art. 2374 cod. civ., tale per cui alla richiesta –
avanzata, ovviamente, da parte dei soci che riuniscano almeno un terzo del
capitale rappresentato nei lavori assembleari – «che l’assemblea sia rinviata»
deve necessariamente corrispondere lo stato di “soggezione” della società, o per
meglio dire il differimento dell’assemblea, senza alcun margine di discrezionalità
dell’assemblea stessa nel deliberare al riguardo.
Al fine di ovviare a richieste di rinvio con finalità meramente ostruzionistiche, e
quindi di realizzare un equilibrio fra l’interesse dei soci a una maggiore
informazione sui temi all’ordine del giorno e quella di assicurare lo svolgimento
efficiente e tempestivo dell’attività assembleare, la Cassazione ha altresì precisato
che, ove il suo esercizio (da parte della minoranza) si risolva nel perseguimento di
scopo distorsivo e concretante abuso, il diritto il diritto in parola può astrattamente
configurare un’ipotesi di abuso del diritto, principio di «portata generale», che
«non può a priori escludersi in relazione al diritto scaturente dall’articolo 2347
c.c.».
Il che conferma come nel diritto societario possano avere rilevanza significativa
categorie generali del diritto civile, ferma tuttavia la tendenziale specialità della
materia rispetto al diritto comune.