Segnalazioni
Segnalazioni inerenti a materiali, tematiche e questioni, recenti e di particolare rilevanza, trattate dallo Studio e di specifico interesse per gli operatori.
Indipendenza del revisore dal sindaco: l’orientamento rigoroso della Cassazione
Giugno 2019
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14919 del 31 maggio 2019, ha stabilito
l’invalidità della nomina del soggetto incaricato della revisione legale in un s.p.a.,
con il venir meno del diritto al compenso, a fronte di legami professionali (nella
fattispecie, l’appartenenza al medesimo studio di consulenza) con il sindaco della
società conferente l’incarico. Questa relazione, infatti, violerebbe la normativa in
materia di indipendenza dello stesso revisore, quale delineata dal d.lgs. n.
39/2010.
L’interesse per la pronuncia discende non solo dalla scarsità di precedenti
giurisprudenziali in materia di indipendenza del revisore, bensì, soprattutto, dalla
circostanza che i rapporti presi a riferimento riguardavano il collegio sindacale
della società conferente l’incarico, come pure dall’impostazione particolarmente
rigorosa che emerge nella valutazione di tale necessario requisito del revisore.
Di particolare rilievo, infatti, è il passaggio in cui il collegio sindacale viene
qualificato dalla Corte di Cassazione come «organo facente parte della c.d.
governance della società, il quale concorre alla formazione dell’iter decisionale
della medesima»: donde la constatazione che «l’esistenza di un rapporto di natura
patrimoniale, anche lato sensu, tra sindaco e revisore contabile sia potenzialmente
fonte di possibili reciproci condizionamenti».
In buona sostanza, il percorso argomentativo muove, condivisibilmente, dalla
affermazione che il collegio sindacale di una s.p.a. che adotta il modello
tradizionale è in effetti coinvolto nel «processo decisionale» della società, quale
richiamato all’art. 10 del d.lgs. n. 39/2010. Diretta conseguenza è l’incidenza
sull’indipendenza del revisore dell’appartenenza di uno dei sindaci alla sua “rete”:
in tale nozione, indubbiamente, rientra la struttura costituita da uno studio
professionale comune. Va aggiunto che il collegio sindacale deve occuparsi della
materia della revisione contabile sia in sede di selezione e nomina del soggetto a
cui demandare lo svolgimento di quest’attività, sia durante l’incarico: di qui
l’opportunità di evitare commistioni e conflitti di interesse.
Sotto ulteriore profilo, la posizione della Corte di Cassazione è, comunque, di
particolare rigore, che trova giustificazione nella «natura imperativa, o comunque
di ordine pubblico economico, del D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 10, essendo tale
norma finalizzata ad assicurare la massima trasparenza ed obiettività delle
informazioni ai soggetti che operano nel mercato, dovendo i revisori attestare al
cospetto di tutti gli operatori economici (soci, creditori, terzi in generale)
l’attendibilità del bilancio dagli stessi certificato nell’interesse generale
dell’economia».
La statuizione potrebbe avere rilevanti implicazioni sul piano operativo, se si
considerano ampiezza e articolazione dei network internazionali di cui fanno parte
le principali società di revisione. Si tratterà di verificare, perciò, se il richiamato
principio sarà ribadito nella futura giurisprudenza e, nel caso, come lo stesso verrà
declinato rispetto a fattispecie oltremodo varie ed eterogenee, secondo un criterio
di valutazione necessariamente “elastico”, che impone di ponderare tutte le
circostanze idonee, nella specifica situazione, a minacciare l’autonomia di
giudizio del revisore.