Segnalazioni
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L’amministratore delegato vicario: un nuovo utile istituto
Maggio 2021
Nell’ambito dell’organizzazione interna di una società per azioni, così come delineata dalle norme di legge e regolamentari, può accadere che il soggetto al quale sono stati delegati i poteri previsti dall’art. 2381 c.c. venga ad essere – momentaneamente ovvero permanentemente – impossibilitato ad esercitare le sue funzioni.
Nella prassi, è possibile rinvenire casi nei quali, per ovviare a questa eventualità, è prevista, in seno al consiglio di amministrazione, la nomina di un amministratore delegato vicario, che possa assumere, quindi, le funzioni delegate nel caso di impossibilità dell’amministratore già delegato a svolgerle. Frequente è l’indicazione del direttore generale quale vicario dell’amministratore delegato, per i casi in cui quest’ultimo non possa esercitare la delega in seno al Consiglio e in nome della società verso l’esterno (terzi, mercato).
Recentemente, tuttavia, alcune società, anche di primaria rilevanza, hanno ritenuto di indicare, nell’ambito proprio del consiglio di amministrazione, un amministratore che possa fungere da deputy CEO laddove ne sorgesse la necessità, di modo che non appena si abbia conto dell’impossibilità dell’amministratore delegato di esercitare le proprie funzioni, esse siano immediatamente poste in capo al suo sostituto e vicario, senza necessità di ulteriori convocazioni e delibere consiliari, che impiegherebbero tempi a volte non tollerabili da parte della società, per il suo corretto e celere funzionamento.
Oltre a quanto sopra, si sta facendo strada in Italia la figura del deputy CEO anche come “soluzione” piana e lineare per approntare piani di successione nell’ambito dei consigli di amministrazione, dovuti all’avvicendamento dei soggetti nelle cariche, laddove sia utile ed opportuno che la società mantenga una linea di gestione coerente e continuativa; in sostanza, un amministratore delegato vicario selezionato dal consiglio all’interno del consiglio medesimo consentirebbe non solo la sostituzione (anche solo temporanea) dell’amministratore delegato nei casi di suo impedimento, ma anche la gestione della società senza soluzioni di continuità laddove si rendesse necessario procedere ad un avvicendamento permanente della figura del consigliere delegato, evitando quindi dispendio di tempi ed energie per la nomina di un nuovo soggetto da individuarsi ed incaricarsi ex novo.