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L’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, cod. civ. in caso di azzeramento del capitale sociale ed interesse dell’impresa
Settembre 2014
Da lungo dibattuto in dottrina è il tema – posto all’art. 2441, quinto comma, cod.
civ. – del rapporto tra l’esclusione del diritto di opzione e l’interesse sociale a suo
fondamento.
In ipotesi di azzeramento del capitale sociale, in particolare, e successiva
ricapitalizzazione della società, dottrina e giurisprudenza hanno interpretato tale
disposizione in termini rigorosi e restrittivi, posto che l’esclusione del diritto di
opzione comporta l’estromissione stessa del socio dalla compagine sociale.
Nondimeno, qualora tale operazione riguardi il capitale di una banca o altro ente
di interesse pubblico, considerata la posizione speciale di tale impresa all’interno
dell’ordinamento e del sistema economico, l’interesse sociale che esige
l’esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, quinto comma, cod. civ. potrà
anche identificarsi ovvero essere assorbito dall’interesse generale dell’impresa
alla sua continuità, stabilità e al suo finanziamento in una prospettiva di mediolungo periodo e, come tale, potrà prevalere sugli eventuali, diversi interessi privati
degli azionisti.