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Segnalazioni

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L’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, cod. civ. in caso di azzeramento del capitale sociale ed interesse dell’impresa

Settembre 2014

Da lungo dibattuto in dottrina è il tema – posto all’art. 2441, quinto comma, cod. civ. – del rapporto tra l’esclusione del diritto di opzione e l’interesse sociale a suo fondamento.
In ipotesi di azzeramento del capitale sociale, in particolare, e successiva ricapitalizzazione della società, dottrina e giurisprudenza hanno interpretato tale disposizione in termini rigorosi e restrittivi, posto che l’esclusione del diritto di opzione comporta l’estromissione stessa del socio dalla compagine sociale.
Nondimeno, qualora tale operazione riguardi il capitale di una banca o altro ente di interesse pubblico, considerata la posizione speciale di tale impresa all’interno dell’ordinamento e del sistema economico, l’interesse sociale che esige l’esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, quinto comma, cod. civ. potrà anche identificarsi ovvero essere assorbito dall’interesse generale dell’impresa alla sua continuità, stabilità e al suo finanziamento in una prospettiva di mediolungo periodo e, come tale, potrà prevalere sugli eventuali, diversi interessi privati degli azionisti.

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