Segnalazioni
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Lo schema di regolamento del MEF sulla sperimentazione delle attività di tecno-finanza (FinTech) in pubblica consultazione
Febbraio 2020
L’art. 36, comma 2-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni in Legge 28 giugno 2019 n. 58 (c.d. Decreto Crescita, di seguito “D.L. 34/2019”) ha previsto l’adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia, la CONSOB, l’IVASS di uno o più regolamenti per definire “le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all’attività di tecno-finanza (Fin.Tech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l’intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati”.
La suddetta sperimentazione, nota agli operatori come “regulatory sandbox”, in conformità al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell’Unione europea, dovrà avere una durata massima di diciotto mesi e sarà caratterizzata da “requisiti patrimoniali ridotti”, “adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere”, “tempi ridotti delle procedure autorizzative” e “definizione di perimetri di operatività” (art. 36, comma 2-ter, D.L. 34/2019).
Inoltre, fermo che “la sperimentazione non comport[erà] il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa”, nel rispetto delle finalità del periodo di sperimentazione, “ciascuna autorità, nell’ambito delle materie di propria competenza, anche in raccordo con le altre autorità, [avrà] facoltà di adottare iniziative per la sperimentazione delle attività di tecno-finanza” e, nelle more di eventuali adeguamenti normativi, “al termine del periodo di sperimentazione, le autorità po[tranno] autorizzare temporaneamente i soggetti ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato sulla base di un’interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore” (art. 36. comma 2-sexies, D.L. 34/2019).
Si prevede inoltre l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un “Comitato Fintech”, con “il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità”. Sono membri permanenti del suddetto Comitato: “il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d’Italia, la CONSOB, l’IVASS, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenzia delle entrate” (art. 36, comma 2-octies, D.L. 34/2019).
In attuazione delle richiamate disposizioni del Decreto Crescita, il Ministero dell’economia e delle finanze ha avviato una consultazione pubblica su uno schema di Regolamento (di seguito, “Schema di Regolamento Fintech”), che si articola in due capi dedicati, rispettivamente, al Comitato Fintech (capo I) e alla sperimentazione Fintech (capo II).
Più in dettaglio, mentre il capo I regola composizione, attribuzioni e funzionamento del Comitato, al capo II vengono individuati e disciplinati (i) l’ambito di applicazione della sperimentazione; (ii) i presupposti e i requisiti soggettivi e oggettivi per l’ammissione alla sperimentazione; (iii) le modalità di accesso e l’operatività nella fase di sperimentazione; (iv) la fase di uscita dalla sperimentazione.
Quanto all’ambito di applicazione delineato nello Schema di Regolamento Fintech, la sperimentazione potrà essere richiesta per un’attività che, alternativamente:
a) sia soggetta all’autorizzazione o all’iscrizione in un elenco da parte di almeno una delle Autorità di vigilanza (Banca d’Italia, CONSOB, IVASS);
b) pur essendo soggetta ad autorizzazione o iscrizione in un elenco da parte di almeno una delle Autorità di vigilanza, non ricada tra queste perché: (i) non è svolta a titolo professionale; (ii) non è svolta nei confronti del pubblico o è svolta nei confronti di un pubblico circoscritto; (iii) rientri in un caso di esclusione previsto dalla legge;
c) consista in un servizio da svolgere nei confronti di un soggetto vigilato o regolamentato da almeno un’Autorità di vigilanza e incida su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo;
d) venga svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una delle Autorità di vigilanza e incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo (cfr. art. 5, Schema di Regolamento Fintech).
Si ritiene che l’intervento regolamentare in commento si inserisca in una tendenza positiva di attenzione al fenomeno del legislatore italiano e delle Autorità coinvolte, sia pur in un contesto di importante impulso a livello europeo, volta a favorire lo sviluppo di un ecosistema fertile per operatori e/o servizi finanziari innovativi.