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Segnalazioni

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Recesso da s.p.a. a tempo indeterminato: stabilità dell’ente vs. diritto di exit del socio

Giugno 2016

La disciplina del diritto di recesso nella s.p.a. delineata dalla riforma del 2003 privilegia, come ben noto, la posizione del singolo azionista rispetto agli altri interessi coinvolti, sociali ed extrasociali. Quest’impostazione del legislatore emerge, tra l’altro, dall’introduzione, con riferimento alla società non quotata, di un recesso ad nutum esercitabile da ciascun socio nel caso di durata a tempo indeterminato della stessa società.
Molteplici sono i profili problematici connessi a tale ipotesi di recesso, il cui perimetro è tanto ampio da dare luogo alla attribuzione generalizzata del diritto al rimborso a favore di tutti i soci, quand’anche di maggioranza.
Va ricordato, sul punto, che il recesso può comportare la liquidazione della partecipazione direttamente da parte della società e con risorse economiche presenti nel suo patrimonio, che viene corrispondentemente a ridursi; inoltre, che modalità normale di exit del socio di s.p.a. è la cessione delle azioni in cui è incorporata la sua partecipazione senza coinvolgimenti o effetti per la società. Donde, la presenza, a fronte di un recesso ad nutum nella s.p.a., di evidenti implicazioni negative per l’autonomia patrimoniale e la stabilità dell’ente, ma anche, a livello sistematico, l’“annacquamento” tra tipi societari.
I dubbi circa l’opportunità dell’opzione compiuta in sede di riforma sono confermati dalla constatazione che la relativa disciplina di legge appare alquanto sommaria e che vengono a crearsi non trascurabili incertezze applicative. In particolare, tutt’altro che trascurabile nella prassi è la questione se una s.p.a. di durata particolarmente lunga possa essere considerata a tempo indeterminato, con il conseguente diritto per il socio di esercitare in ogni momento il recesso, com’è per le società di persone. Sul punto, risultano orientamenti contrapposti in giurisprudenza e dottrina. Il contrasto, però, non è facilmente risolvibile a causa del richiamato disallineamento tra caratteri “tipici” della s.p.a. e vigente disciplina del recesso, con l’eventualità di comportamenti opportunistici nella vita sociale in base alle convenienze della specifica situazione.

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