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Sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019: quali riflessi sull’apparato sanzionatorio in materia bancaria e finanziaria?

Aprile 2019

L’incostituzionalità della normativa transitoria delineata dal d.lgs. n. 72 del 2015 in relazione alle modifiche apportate alla parte V del t.u.i.f. è stata dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019.
La decisione è stata resa con specifico riferimento agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter t.u.i.f. in materia, rispettivamente, di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, di cui è stato accertato il carattere punitivo. La Corte Costituzionale, in particolare, ha ravvisato l’irragionevolezza dell’opzione compiuta dal legislatore di prevedere una generalizzata irretroattività rispetto a qualsivoglia violazione commessa prima dell’entrata in vigore dei regolamenti di competenza di Consob e Banca d’Italia, quand’anche la nuova normativa fosse risultata più favorevole per l’autore della condotta accertata come illecita.
Alla luce della succitata sentenza n. 63 del 2019, che è indubbiamente innovativa riguardo alle sanzioni amministrative nei settori bancario e finanziario, occorre interrogarsi se analoghi profili di irragionevolezza siano identificabili al di là delle specifiche fattispecie sanzionatorie in essa considerate. Il tema è, dunque, l’individuazione dell’effettiva portata del principio della retroattività della lex mitior nell’ambito del complessivo sistema sanzionatorio amministrativo delineato dal t.u.i.f. e dal t.u.b. (nonché, più in generale, dalla l. n. 689 del 1981). Ben note sono le resistenze della giurisprudenza nel procedere alla (ri)qualificazione come afflittive di sanzioni formalmente indicate dalla legge come amministrative sulla base dei criteri di origine convenzionale. Con riferimento al t.u.i.f., in particolare, netta è la chiusura al riconoscimento come punitivi degli illeciti diversi da quelli in materia di market abuse. Alla luce dei predetti orientamenti, però, vien da chiedersi se le conseguenze del ragionamento elaborato dalla Corte Costituzionale rimarranno confinate a una parte soltanto degli illeciti delineati dal t.u.i.f.: ciò pur a fronte dei connotati di accentuato rigore che l’apparato sanzionatorio amministrativo di t.u.i.f. e t.u.b. ha assunto a seguito dei numerosi e frequenti interventi di modifica che, anche recentemente, lo hanno interessato.

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