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Sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019: quali riflessi sull’apparato sanzionatorio in materia bancaria e finanziaria?
Aprile 2019
L’incostituzionalità della normativa transitoria delineata dal d.lgs. n. 72 del 2015
in relazione alle modifiche apportate alla parte V del t.u.i.f. è stata dichiarata dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019.
La decisione è stata resa con specifico riferimento agli illeciti amministrativi di
cui agli artt. 187-bis e 187-ter t.u.i.f. in materia, rispettivamente, di abuso di
informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, di cui è stato accertato il
carattere punitivo. La Corte Costituzionale, in particolare, ha ravvisato
l’irragionevolezza dell’opzione compiuta dal legislatore di prevedere una
generalizzata irretroattività rispetto a qualsivoglia violazione commessa prima
dell’entrata in vigore dei regolamenti di competenza di Consob e Banca d’Italia,
quand’anche la nuova normativa fosse risultata più favorevole per l’autore della
condotta accertata come illecita.
Alla luce della succitata sentenza n. 63 del 2019, che è indubbiamente innovativa
riguardo alle sanzioni amministrative nei settori bancario e finanziario, occorre
interrogarsi se analoghi profili di irragionevolezza siano identificabili al di là delle
specifiche fattispecie sanzionatorie in essa considerate. Il tema è, dunque,
l’individuazione dell’effettiva portata del principio della retroattività della lex
mitior nell’ambito del complessivo sistema sanzionatorio amministrativo
delineato dal t.u.i.f. e dal t.u.b. (nonché, più in generale, dalla l. n. 689 del 1981).
Ben note sono le resistenze della giurisprudenza nel procedere alla
(ri)qualificazione come afflittive di sanzioni formalmente indicate dalla legge
come amministrative sulla base dei criteri di origine convenzionale. Con
riferimento al t.u.i.f., in particolare, netta è la chiusura al riconoscimento come
punitivi degli illeciti diversi da quelli in materia di market abuse. Alla luce dei
predetti orientamenti, però, vien da chiedersi se le conseguenze del ragionamento
elaborato dalla Corte Costituzionale rimarranno confinate a una parte soltanto
degli illeciti delineati dal t.u.i.f.: ciò pur a fronte dei connotati di accentuato rigore
che l’apparato sanzionatorio amministrativo di t.u.i.f. e t.u.b. ha assunto a seguito
dei numerosi e frequenti interventi di modifica che, anche recentemente, lo hanno
interessato.