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Società quotate: equilibrio tra generi nella composizione degli organi amministrativi e di controllo
Marzo 2012
La Legge 12 luglio 2011, n. 120 reca disposizioni concernenti la parità di accesso
agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati
regolamentati, oltre che di quelle a controllo pubblico.
Il provvedimento, modificando gli artt. 147-ter e 148 TUF, prevede che gli organi
amministrativi e di controllo delle citate società siano composti per almeno un
terzo dal genere meno rappresentato, rimettendo agli statuti di tali società la
disciplina delle modalità di formazione delle liste e le regole di sostituzione in
corso di mandato.
Il criterio di riparto così introdotto si applicherà a decorrere dal primo rinnovo
degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati
regolamentati deliberati dalle assemblee a partire dal 13.8.2011 e così per tre
mandati successivi.
Al fine di consentire un adeguamento graduale alla nuova normativa, per il primo
mandato di applicazione della nuova normativa dovrà essere riservata al genere
meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e dei
sindaci eletti.
Gli statuti delle società dovranno così adeguarsi alla nuova disciplina introdotta in
tema di composizione degli organi societari, secondo le modalità delineate dalla
Consob con delibera n. 18098, pubblicata il 13 febbraio 2012, che ha in tal senso
modificato il Regolamento Emittenti attraverso l’inserimento, dopo il Capo I,
Titolo V-bis, Parte III , di un Capo I-bis.
Rimangono, tuttavia, alcuni dubbi interpretativi e soprattutto applicativi.
L’adeguamento degli Statuti pare essere di particolare delicatezza, posto che
l’Autorità ha espressamente previsto che essi disciplinino non solo “le modalità di
formazione delle liste”, ma anche i “criteri suppletivi di individuazione dei singoli
componenti degli organi che consentano il rispetto dell’equilibrio tra generi ad esito delle votazioni”; donde non risulta sufficiente un mero richiamo alla
legislazione vigente o del solo principio dell’equilibrio tra generi.
In particolare, le modalità di formazione delle liste da individuarsi per assicurare
la parità di accesso agli organi, devono essere coordinate con i meccanismi del
voto di lista già disciplinati negli Statuti, con talune problematiche applicative
nelle ipotesi in cui siano statutariamente richiesti, in capo ai candidati, altri
requisiti soggettivi (tra gli altri, residenze o espressioni di soci o di territori), e si
versi nell’ipotesi di staggered board, in cui è previsto il rinnovo parziale annuale
dell’organo amministrativo.