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Verso il modello monistico di amministrazione e controllo nelle società quotate?
Febbraio 2018
Di recente nelle società quotate italiane si registra un certo interesse per il sistema
di amministrazione e controllo monistico introdotto, sia pure come opzionale, con
la Riforma del diritto delle società del 2003, ma rimasto scarsamente utilizzato per
oltre un decennio tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
La disciplina normativa del modello monistico non è autonoma, ma costruita per
richiamo alle (e integrazione delle) disposizioni relative al consiglio di
amministrazione nel sistema tradizionale e compendiando disposizioni di diritto
comune con quelle in materia di società quotate, contenute nel t.u.i.f., oltre alla
normativa di settore, anche di vigilanza, nel caso di società speciali.
Profilo, questo, che unitamente all’assenza di consolidati precedenti, ha
rappresentato fino ad oggi un deterrente alla diffusione del modello.
Eppure, recenti valutazioni delle prescrizioni della normativa, in particolare di
vigilanza, in tema di governance, come pure le specifiche esigenze delle società che
hanno adottato il modello monistico o avviato un percorso per adottarlo, hanno
portato ad una riconsiderazione circa i vantaggi di tale sistema di amministrazione
e controllo.
Come noto, il modello monistico, di derivazione estera, è un sistema c.d. one-tier,
che concentra in un unico organo, con le opportune articolazioni − il consiglio di
amministrazione −, le funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo. In
particolare, la funzione di controllo non è affidata a soggetti esterni all’organo di
supervisione (consiglio di amministrazione), come invece accade per il collegio
sindacale nel sistema tradizionale, ma ad alcuni componenti (che formano il
comitato per il controllo sulla gestione) del consiglio di amministrazione stesso.
Il modello monistico consente, dunque, la valorizzazione del consiglio di
amministrazione, con razionalizzazione dei controlli interni e una maggiore
efficienza del processo decisionale, dando così luogo a maggior immediatezza nella
circolazione delle informazioni, con significativi elementi di efficienza e speditezza
nella governance.
Inoltre, il sistema monistico può consentire una positiva commistione fra la
funzione di gestione e quella di controllo, assicurando una sorveglianza continua ed
ex ante tanto sulla legittimità quanto sul merito dell’operato del consiglio di
amministrazione nel suo complesso, ma in particolare sul CEO.
Non ultimo, l’adozione del modello monistico da parte di società quotate italiane
può rappresentare un elemento di maggiore “attrattività” per gli investitori
istituzionali e stranieri, atteso che esso ad oggi è certamente il sistema più diffuso a
livello internazionale, mentre quello tradizionale italiano è divenuto assai raro.
In ogni caso, l’adozione del modello monistico richiede opportune declinazioni
statutarie per tener conto e valorizzare le specifiche situazioni di ogni singola
società.