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Finanziamenti alle imprese in crisi: quando il contratto è nullo e le somme non sono recuperabili
Aprile 2026
Con la recente ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi del delicato tema dei finanziamenti concessi a imprese in stato di grave crisi o insolvenza, ribadendo principi di grande rilievo per banche, finanziatori e operatori economici.
La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalla nota Cass. n. 16706/2020, rafforzandone l’impostazione e chiarendo le conseguenze civilistiche di operazioni di credito che contribuiscano ad aggravare il dissesto dell’impresa finanziata.
Secondo la Cassazione, il contratto di finanziamento è nullo (art. 1418 c.c.) quando:
• l’impresa beneficiaria versa già in stato di decozione o insolvenza irreversibile;
• il finanziamento non è sorretto da concrete e ragionevoli prospettive di risanamento, valutabili ex ante;
• il finanziatore è consapevole della situazione dell’impresa;
• l’operazione consente di ritardare l’emersione della crisi o di aggravare il dissesto, incidendo negativamente sulla posizione della massa dei creditori.
In tali casi, la Corte ritiene che la stessa stipulazione del contratto realizzi una violazione di norme penali poste a presidio del divieto di aggravamento del dissesto, configurando una figura che la giurisprudenza definisce come “reato-contratto”.
Un profilo di particolare impatto pratico riguarda le somme erogate in forza del finanziamento nullo.
La Cassazione afferma che tali somme non possono essere restituite al finanziatore (art. 2035 c.c.), poiché l’operazione integra una prestazione contraria al “buon costume”.
Con una lettura ormai consolidata, il concetto di buon costume non è limitato alla morale individuale, ma include anche le regole di correttezza e lealtà nelle relazioni economico-finanziarie di mercato.
È dunque considerata contraria al buon costume l’erogazione di credito che:
• mantenga artificialmente in vita un’impresa ormai insolvente;
• alteri la parità tra i creditori;
• persegua finalità meramente dilatorie o di tutela preferenziale del finanziatore.
La conseguenza è di natura sanzionatoria: l’ordinamento nega tutela alla pretesa restitutoria del soggetto che abbia concorso, consapevolmente, all’aggravamento del dissesto.
La decisione del 2026 non introduce un principio nuovo, ma si colloca in piena continuità con Cass. n. 16706/2020, che già aveva affermato:
• la nullità del finanziamento (anche dissimulato o indiretto) all’impresa decotta;
• l’irripetibilità delle somme quando l’operazione sia funzionale al ritardo dell’insolvenza;
• la prevalenza della tutela della massa dei creditori sull’interesse del finanziatore.
L’ordinanza più recente rafforza questo indirizzo, offrendo una ricostruzione sistematica coerente con i principi del Codice della crisi e dell’insolvenza.
Attenzione ai rischi di un’applicazione indiscriminata. La stessa autorevolezza del principio impone grande cautela applicativa, soprattutto da parte degli operatori.
Un’interpretazione eccessivamente estensiva o automatica potrebbe infatti condurre a risultati distorsivi, quali:
• l’assimilazione di qualsiasi finanziamento a un’impresa in difficoltà a un’operazione illecita;
• la compressione ingiustificata del credito alla ristrutturazione e al risanamento, che l’ordinamento invece incentiva;
• un uso improprio dell’art. 2035 c.c. come strumento punitivo generalizzato, sganciato dalla verifica della concreta condotta del finanziatore.
In conclusione: le ordinanze nn. 7134/2026 e 16706/2020 rappresentano un importante presidio di tutela della correttezza del mercato e della par condicio creditorum, ma richiedono un’applicazione equilibrata e contestualizzata.
Per operatori finanziari e imprese, la giurisprudenza conferma la centralità di:
• una valutazione seria del merito creditizio;
• la verifica delle prospettive di risanamento;
• la tracciabilità delle finalità del finanziamento.