Segnalazioni
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Affidamento delle funzioni di organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 al collegio sindacale
Ottobre 2012
L’art. 14, comma 12, l. n. 183/2011 ha introdotto all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001
un nuovo comma 4-bis, ai sensi del quale, nelle società di capitali, è consentito
attribuire le funzioni di vigilanza che competono all’organismo di cui al
medesimo d.lgs. n. 231/2001 (di seguito “odv”) al Collegio sindacale (ovvero,
rispettivamente, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo sulla
gestione nelle società che abbiano adottato il modello di amministrazione e
controllo dualistico o monistico).
Nella stessa prospettiva, il nuovo Codice di autodisciplina delle società quotate
(ed. dic. 2011), sub Commento all’art. 7, rileva come “nell’ambito di una
razionalizzazione del sistema dei controlli, gli emittenti valutano l’opportunità di
attribuire al collegio sindacale le funzioni di organismo di vigilanza ex d.lgs. n.
231/2001”.
Da ultimo, nel settembre 2012 è stato posto in consultazione dalla Banca d’Italia
uno schema di disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni,
sistema informativo e continuità operativa ai sensi del quale “l’organo con
funzione di controllo svolge altresì le funzioni dell’organismo di vigilanza –
previsto ai sensi della legge n. 231/2001, in materia di responsabilità
amministrativa degli enti – che vigila sul funzionamento e l’osservanza dei
modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i
reati rilevanti ai fini della medesima legge. Ove vi siano particolari e motivate
esigenze, le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente
istituito” (Documento di consultazione sett. 2012, Sez. II, sub 4).
L’opzione di attribuire le funzioni dell’odv al collegio sindacale trova ora
espresso riconoscimento da parte del legislatore, e parrebbe condivisa, invero in
termini ancor più stringenti, dalla stessa Autorità di vigilanza, così superando
perplessità e incertezze che si registravano anteriormente al descritto intervento
novellatore nella dottrina e nella prassi.
D’altronde, una riconsiderazione del tema della attribuzione delle funzioni di odv
al collegio sindacale si imponeva alla luce non solo della ridefinizione dei suoi
compiti operata con la riforma del 2003 e con i decreti n. 37 e 310 del 2004, ma
anche con i successivi interventi di cui alla l. n. 262/2005 (legge sul risparmio) e
del d.lgs. n. 39/2010 in tema di revisione legale dei conti.
L’orientamento del legislatore è quello di un rafforzamento del ruolo del collegio
sindacale quale organo istituzionalmente preposto alla supervisione
sull’affidabilità complessiva del sistema dei controlli societari; altresì
considerando esigenze di semplificazione dello stesso, che derivano dal frequente
rilievo circa le sovrapposizioni fra la pluralità di organismi, comitati e funzioni e
il conseguente aggravio di oneri procedurali e di costi per la società.
L’affidamento delle funzioni di odv al collegio sindacale – così ora espressamente
recepita nel più recente panorama normativo – pone alcune problematiche con
riguardo alle competenze e formalità da osservarsi per i correlati atti e
adempimenti societari, nonché sul piano transitorio, in particolare per l’eventuale
attribuzione delle citate funzioni ad un collegio sindacale già in precedenza
nominato; profili in relazione ai quali mancano chiare indicazioni del legislatore,
come pure nelle stesse disposizioni di vigilanza o di autodisciplina.