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Segnalazioni

Segnalazioni inerenti a materiali, tematiche e questioni, recenti e di particolare rilevanza, trattate dallo Studio e di specifico interesse per gli operatori.

Amministrazione straordinaria delle banche in crisi e “normalità” verso i terzi dell’attività dei commissari

Luglio 2014

Tenuto conto dei compiti dei commissari straordinari, quali delineati dall’art. 72, comma 1, TUB, va rilevato che scopo primario della procedura consiste nel porre in essere tutti gli atti e le attività necessari per il superamento della crisi; scopo dei commissari, dunque, nell’ambito dei loro poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è la gestione della banca mantenendone la normale operatività, quasi che la procedura, nei rapporti con i terzi, tamquam non esset. Ciò al fine di preservare l’attività bancaria, l’avviamento dell’impresa e la fiducia dei terzi, in un’ottica di continuità aziendale e mantenimento dei rapporti commerciali in essere, proprio in considerazione della funzione dell’amministrazione straordinaria come veicolo per riportare la banca alla sua normale situazione. La procedura di amministrazione straordinaria è preordinata, dunque, al pieno recupero tecnico ed organizzativo di un ente creditizio che attraversi una fase non irreversibile di difficoltà e non incide, né dovrebbe incidere, in via di principio, sui rapporti esterni della banca con creditori e depositanti.
Il legislatore non ha prescritto regole specifiche per l’organizzazione e il funzionamento dell’organo commissariale, lasciando ai commissari la libertà e il potere di individuare di volta in volta gli atti e le attività più necessari ed idonei al raggiungimento degli scopi della procedura, sempre comunque nel rispetto delle norme di buona amministrazione e al paradigma della continuità aziendale. Ciò detto, va evidenziato che la situazione di una banca (o di altro intermediario finanziario vigilato) resta del tutto irrilevante nei rapporti contrattuali con i terzi, siano essi clienti o fornitori o prestatori di servizi, ditalché non sarebbe possibile per la banca stessa, suoi eventuali successori a qualsivoglia titolo e sue controparti eccepire o rivendicare, sul presupposto dello speciale stato in amministrazione straordinaria, alcunchè sul piano contrattuale, che rimane soggetto in ogni suo aspetto al diritto comune, societario e civilistico.

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