Segnalazioni
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Amministrazione straordinaria delle banche in crisi e “normalità” verso i terzi dell’attività dei commissari
Luglio 2014
Tenuto conto dei compiti dei commissari straordinari, quali delineati dall’art. 72,
comma 1, TUB, va rilevato che scopo primario della procedura consiste nel porre
in essere tutti gli atti e le attività necessari per il superamento della crisi; scopo dei
commissari, dunque, nell’ambito dei loro poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, è la gestione della banca mantenendone la normale operatività,
quasi che la procedura, nei rapporti con i terzi, tamquam non esset. Ciò al fine di
preservare l’attività bancaria, l’avviamento dell’impresa e la fiducia dei terzi, in
un’ottica di continuità aziendale e mantenimento dei rapporti commerciali in
essere, proprio in considerazione della funzione dell’amministrazione
straordinaria come veicolo per riportare la banca alla sua normale situazione. La
procedura di amministrazione straordinaria è preordinata, dunque, al pieno
recupero tecnico ed organizzativo di un ente creditizio che attraversi una fase non
irreversibile di difficoltà e non incide, né dovrebbe incidere, in via di principio,
sui rapporti esterni della banca con creditori e depositanti.
Il legislatore non ha prescritto regole specifiche per l’organizzazione e il
funzionamento dell’organo commissariale, lasciando ai commissari la libertà e il
potere di individuare di volta in volta gli atti e le attività più necessari ed idonei al
raggiungimento degli scopi della procedura, sempre comunque nel rispetto delle
norme di buona amministrazione e al paradigma della continuità aziendale.
Ciò detto, va evidenziato che la situazione di una banca (o di altro intermediario
finanziario vigilato) resta del tutto irrilevante nei rapporti contrattuali con i terzi,
siano essi clienti o fornitori o prestatori di servizi, ditalché non sarebbe possibile
per la banca stessa, suoi eventuali successori a qualsivoglia titolo e sue controparti
eccepire o rivendicare, sul presupposto dello speciale stato in amministrazione
straordinaria, alcunchè sul piano contrattuale, che rimane soggetto in ogni suo
aspetto al diritto comune, societario e civilistico.