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Apertura di credito in conto corrente, con garanzia ipotecaria, e conto corrente dedicato
Novembre 2025
Ricorre con frequenza e da tempo nella prassi corrente degli operatori bancari lo schema contrattuale dell’apertura di credito in conto corrente, con garanzia ipotecaria, collegata a un conto corrente appositamente acceso per l’erogazione, l’utilizzo e il rimborso del credito ma con l’espressa preclusione di operazioni di pagamento o di altre operazioni bancarie correnti.
Il collegamento viene suggellato dalla possibilità di una cessazione in via anticipata di tale conto “dedicato”, come pure dell’apertura di credito in conto corrente già concessa, nell’ipotesi del venir meno del conto corrente c.c. “ordinario” tra la Banca e il cliente.
Non vi sono preclusioni, sul piano generale, alla previsione di un conto corrente dedicato e anzi collateralmente acceso per le sole finalità della pratica creditizia, fermi, ovviamente, i vincoli imposti o derivanti dalla normativa in punto di trasparenza bancaria.
Il conto dedicato all’apertura di credito, peraltro, può essere connesso funzionalmente ovvero essere del tutto indipendente rispetto ad altro eventuale conto “ordinario” in essere tra il cliente-affidato e la banca.
D’altro canto, l’apertura di credito in conto corrente presenta talune differenze rispetto al conto corrente ordinario. A differenza del conto corrente ordinario, la mera apertura di credito in conto corrente difetta sia del requisito di reciprocità, poiché la banca non esegue pagamenti a titolo di restituzione, ma a titolo di prestito, sia della libertà e della facoltatività, giacché la banca non può eseguire i versamenti quando crede, ma solo su richiesta del cliente.
Quanto al tema della cessazione anticipata del conto corrente “dedicato”, vi sono ampi margini per l’autonomia negoziale delle parti, nel senso che la disciplina convenzionale del recesso ben può prevedere la possibilità per la banca di recedere dal rapporto, anche in assenza di giusta causa e senza preavviso, fermo restando che il diritto di recesso in capo alla banca deve essere comunque esercitato secondo criteri di correttezza e buona fede.
Nell’ambito della descritta autonomia contrattuale che l’art. 1845 cod. civ. riconosce, le varie ipotesi di cessazione anticipata del conto corrente dedicato devono dunque essere valutate sotto il profilo della coerenza con i predetti obblighi di buona fede e correttezza, in particolare risultando problematici o censurabili automatismi nella cessazione del conto corrente collegato e richieste di rimborso in via immediata.