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Segnalazioni

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Applicabilità (o meno) della disciplina in tema di s.p.a. alle società a responsabilità limitata, in caso di lacuna legislativa

Novembre 2016

A seguito della riforma delle società nel 2003 è emersa la evidente discrepanza tra la disciplina dettata per le s.p.a., formulata con precisione e in modo sistematico, e quanto previsto in tema di s.r.l., che al contrario sono sorrette da un sistema normativo lacunoso e, talvolta, contraddittorio.
Ondivaga, sul punto, è la giurisprudenza, che talvolta ha ammesso l’applicazione analogica delle norme relative alle s.p.a. anche alle s.r.l., ma in altre occasioni ha negato che le lacune della disciplina in tema di s.r.l. potessero essere colmate mediante il ricorso all’analogia.
Le pronunce che hanno ammesso il ricorso al procedimento analogico hanno motivato l’opzione rilevando la sostanziale identità di ratio alla base delle due discipline, trattandosi in entrambi i casi di società di capitali. Altra parte della giurisprudenza ha al contrario negato la possibile applicabilità delle norme in tema di s.p.a. anche alle s.r.l., non solo evidenziando le differenze anche strutturali tra i due tipi di società, ma inoltre valutando dirimente la scelta legislativa di divaricare le due discipline; in altre parole, laddove il legislatore avesse voluto applicare alle s.r.l. le stesse regole dettate per le s.p.a., lo avrebbe esplicitamente previsto. Anche la dottrina ha assunto diverse posizioni sul tema, dividendosi sostanzialmente nelle medesime posizioni evidenziate dalla giurisprudenza.
Tra gli altri casi, si è ritenuta analogicamente applicabile la disciplina in tema di s.p.a. relativa alla responsabilità degli amministratori anche di s.r.l., negandosi al contrario la medesima soluzione in caso di possibilità (prevista per i soci di s.p.a.) di rinviare l’assemblea per carenza di informazioni.
In particolare, è bene segnalare la posizione di chi ha ritenuto possibile un contemperamento delle due opzioni; pur ritenendo possibile l’estensione della disciplina in tema di s.p.a. anche alle s.r.l., in base alla natura di società di capitali di entrambe, e quindi alla medesima ratio sottostante, nonché mediante il ricorso all’analogia, si è rilevato come sia necessario di volta in volta valutare il singolo caso. La grande fluidità che il legislatore ha concesso alle s.r.l. comporta che vi siano società assimilabili, sotto molteplici aspetti, ad una s.p.a., altre che invece rimandano maggiormente alla struttura delle società di persone, altre ancora che si situano nel mezzo; valutando il singolo caso, sarà allora possibile “completare” la (lacunosa) regolamentazione delle s.r.l. con quanto previsto in tema di s.p.a., ovvero ricorrere ad altri strumenti, quale in particolare un dettagliato statuto sociale, per stabilire la corretta disciplina applicabile, appunto, di volta in volta e norma per norma.

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