Segnalazioni
Segnalazioni inerenti a materiali, tematiche e questioni, recenti e di particolare rilevanza, trattate dallo Studio e di specifico interesse per gli operatori.
Board observer e profili regolatori
Dicembre 2025
È ricorrente in ordinamenti esteri (in particolare, negli Stati Uniti e in Olanda) la nomina, nell’ambito dell’organo di amministrazione, di un board observer; figura atipica con il compito per lo più di monitorare il board e, talora, supportarne le deliberazioni, con facoltà di intervenire nel dibattito consiliare, escluso in ogni caso il diritto di voto.
Si tratta di prassi in particolare collegata a operazioni di venture capital o corporate venture capital, ma anche di ristrutturazione aziendale o altra operatività nel mercato di capitali.
La facoltà di nominare un observer è meno diffusa nell’ordinamento nazionale ma nemmeno del tutto estranea: tale figura risulta infatti essere stata introdotta in alcune recenti occasioni, sulla base di un accordo parasociale ma anche di previsione statutaria. Inoltre, fin dallo scorso secolo, accadeva che la Vigilanza in situazioni di non fluida o solida governance invitasse le banche ad aprire ad un observer di fiducia dell’Autorità i propri organi societari.
Si tratta di valutarne la compatibilità con i principi del nostro ordinamento societario e si ritiene – qualora opportunamente circoscritto il ruolo – non in contrasto con il principio della collegialità né con il principio dell’esclusività del potere gestorio degli amministratori ovvero con il principio di parità del trattamento informativo tra soci.
Invero, la figura del board observer potrebbe essere valorizzata come strumento di raccordo proprio con le Autorità varie.
L’introduzione dell’observer richiede, in tale contesto, una puntuale regolazione sia della facoltà di nomina che dei poteri al medesimo riconosciuti; sia delle modalità di intervento alle riunioni collegiali; sia, ancora, degli obblighi di riservatezza. In tale prospettiva, occorre, peraltro, considerare le implicazioni, in termini di responsabilità, che possono derivare per il board observer in correlazione al perimetro e alla portata dei poteri in concreto riconosciutigli, come contrattualmente disciplinati.