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Segnalazioni

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Divieto di interlocking directorates e accertamento del rapporto concorrenziale nel settore finanziario

Maggio 2012

Gli effetti di allentamento della concorrenza tra imprese nei settori bancario, assicurativo e finanziario derivanti da fenomeni di interlocking directorates sono stati segnalati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’indagine conoscitiva pubblicata nell’anno 2009.
Il divieto di incroci tra cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti in questi mercati è stato successivamente introdotto con l’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con l. 22 dicembre 2011, n. 214).
In data 26 aprile 2012 è scaduto il termine per l’esercizio dell’opzione tra le cariche incompatibili già ricoperte al momento dell’entrata in vigore della norma, mentre per le nuove cariche la scelta deve essere effettuata entro novanta giorni dalla nomina.
L’assoluta novità della disposizione e una certa genericità nella sua formulazione hanno determinato non poche incertezze fra gli operatori, i quali hanno dovuto affrontare problematiche interpretative non completamente risolte nemmeno a seguito della pubblicazione di “Criteri” da parte delle Autorità di vigilanza competenti.
Va evidenziato che rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione della disciplina tutte le imprese la cui attività è sottoposta ad autorizzazione e vigilanza ai sensi del t.u.b., del t.u.f. e del codice delle assicurazioni. Con particolare riferimento al settore finanziario il divieto di interlocking directorates si estende a imprese che svolgono attività nient’affatto omogenee tra loro (concessione di finanziamenti, prestazione di servizi di pagamento, emissione di moneta elettronica, etc.), ma anche alle relative capogruppo a prescindere dall’esercizio, da parte di queste ultime, di una delle attività riservate. In tale contesto, una valutazione che tenesse esclusivamente conto di elementi, pur rilevanti, come l’iscrizione in albi o elenchi ovvero l’oggetto sociale, ma che non considerasse la concreta operatività delle imprese determinerebbe una estensione del divieto anche a situazioni di concorrenza solo astratta o potenziale. Tuttavia, il divieto di incroci tra società e gruppi tra cui non vi è alcun effettivo rapporto concorrenziale da tutelare non appare ragionevole, né conforme alla ratio sottesa al citato art. 36, che intende impedire che l’interlocking directorates sia reale fattore ostativo della competizione nei settori bancario, assicurativo e finanziario: donde l’esigenza di accertare la presenza di una situazione di concorrenza effettiva quale presupposto per l’applicazione del divieto per evitare risultati che parrebbero non voluti dallo stesso legislatore.
In definitiva, al di là dei “Criteri” generali individuati dalle Autorità, è insufficiente e inidonea, soprattutto nel settore finanziario, una indagine basata solamente sulle attività indicate in statuto ovvero su quelle per cui sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione da parte delle Autorità di vigilanza, ma si devono considerare i mercati nell’ambito dei quali le imprese in concreto operano, nonché le eventuali relazioni partecipative e commerciali che intercorrono tra i rispettivi gruppi.
Se, all’esito di questa disamina, emergesse che due imprese del settore finanziario non sono competitori fra loro negli specifici mercati del prodotto e geografici, sarebbe eccessivo ed inutile vietare la presenza dei medesimi soggetti nei rispettivi organi, atteso che da tale cumulo di cariche non potrebbe derivare alcuna lesione o compressione della concorrenza.

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