Segnalazioni
Segnalazioni inerenti a materiali, tematiche e questioni, recenti e di particolare rilevanza, trattate dallo Studio e di specifico interesse per gli operatori.
Divieto di interlocking directorates e accertamento del rapporto concorrenziale nel settore finanziario
Maggio 2012
Gli effetti di allentamento della concorrenza tra imprese nei settori bancario,
assicurativo e finanziario derivanti da fenomeni di interlocking directorates sono
stati segnalati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
nell’indagine conoscitiva pubblicata nell’anno 2009.
Il divieto di incroci tra cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti
in questi mercati è stato successivamente introdotto con l’art. 36 del d.l. “Salva
Italia” (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con l. 22
dicembre 2011, n. 214).
In data 26 aprile 2012 è scaduto il termine per l’esercizio dell’opzione tra le
cariche incompatibili già ricoperte al momento dell’entrata in vigore della norma,
mentre per le nuove cariche la scelta deve essere effettuata entro novanta giorni
dalla nomina.
L’assoluta novità della disposizione e una certa genericità nella sua formulazione
hanno determinato non poche incertezze fra gli operatori, i quali hanno dovuto
affrontare problematiche interpretative non completamente risolte nemmeno a
seguito della pubblicazione di “Criteri” da parte delle Autorità di vigilanza
competenti.
Va evidenziato che rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione della
disciplina tutte le imprese la cui attività è sottoposta ad autorizzazione e vigilanza
ai sensi del t.u.b., del t.u.f. e del codice delle assicurazioni.
Con particolare riferimento al settore finanziario il divieto di interlocking
directorates si estende a imprese che svolgono attività nient’affatto omogenee tra
loro (concessione di finanziamenti, prestazione di servizi di pagamento, emissione
di moneta elettronica, etc.), ma anche alle relative capogruppo a prescindere
dall’esercizio, da parte di queste ultime, di una delle attività riservate.
In tale contesto, una valutazione che tenesse esclusivamente conto di elementi,
pur rilevanti, come l’iscrizione in albi o elenchi ovvero l’oggetto sociale, ma che non considerasse la concreta operatività delle imprese determinerebbe una
estensione del divieto anche a situazioni di concorrenza solo astratta o potenziale.
Tuttavia, il divieto di incroci tra società e gruppi tra cui non vi è alcun effettivo
rapporto concorrenziale da tutelare non appare ragionevole, né conforme alla ratio
sottesa al citato art. 36, che intende impedire che l’interlocking directorates sia
reale fattore ostativo della competizione nei settori bancario, assicurativo e
finanziario: donde l’esigenza di accertare la presenza di una situazione di
concorrenza effettiva quale presupposto per l’applicazione del divieto per evitare
risultati che parrebbero non voluti dallo stesso legislatore.
In definitiva, al di là dei “Criteri” generali individuati dalle Autorità, è
insufficiente e inidonea, soprattutto nel settore finanziario, una indagine basata
solamente sulle attività indicate in statuto ovvero su quelle per cui sia stato
rilasciato un provvedimento di autorizzazione da parte delle Autorità di vigilanza,
ma si devono considerare i mercati nell’ambito dei quali le imprese in concreto
operano, nonché le eventuali relazioni partecipative e commerciali che
intercorrono tra i rispettivi gruppi.
Se, all’esito di questa disamina, emergesse che due imprese del settore finanziario
non sono competitori fra loro negli specifici mercati del prodotto e geografici,
sarebbe eccessivo ed inutile vietare la presenza dei medesimi soggetti nei
rispettivi organi, atteso che da tale cumulo di cariche non potrebbe derivare alcuna
lesione o compressione della concorrenza.