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Segnalazioni

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Fondi comuni di investimento, SGR e disciplina delle crisi

Settembre 2015

Nel vigente quadro normativo sono previste specifiche disposizioni – introdotte per effetto del d.lgs. n. 47/2012, in conformità alla normativa sovranazionale – in relazione a situazioni patologiche che possono coinvolgere fondi comuni di investimento, tenuto conto della relativa, peculiare natura giuridica, essendo essi privi, come noto, di autonoma soggettività pur configurando patrimoni separati rispetto alle SGR che li gestiscono. Ciò nell’obiettivo, perlomeno del legislatore comunitario, di approntare una tutela efficace ed uniforme per i risparmiatori che partecipano ai fondi medesimi (i “quotisti”), altresì salvaguardando la posizione dei creditori.
In particolare è previsto che, in presenza di fondi comuni gestiti da SGR già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, gli organi della procedura provvedano alla liquidazione o alla cessione dei fondi e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi (art. 57, comma 3- bis, t.u.i.f.).
Viene, altresì, regolata la (distinta) ipotesi di liquidazione giudiziale di fondi che, al di fuori e dunque a prescindere dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa della SGR di gestione, risultino incapienti, su istanza di uno o più creditori o della stessa SGR (art. 57, comma 6-bis, t.u.i.f).
Con riferimento alla descritta disciplina e alle varie situazioni di crisi che si possono in concreto configurare, si pone il tema delle implicazioni (anche prima dell’avvio delle formali misure di rigore di cui si è detto) per la posizione dei quotisti-partecipanti ai fondi e quindi dei relativi diritti e poteri di voice a tutela delle proprie ragioni di credito.

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