Segnalazioni
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Fondi comuni di investimento, SGR e disciplina delle crisi
Settembre 2015
Nel vigente quadro normativo sono previste specifiche disposizioni – introdotte
per effetto del d.lgs. n. 47/2012, in conformità alla normativa sovranazionale – in
relazione a situazioni patologiche che possono coinvolgere fondi comuni di
investimento, tenuto conto della relativa, peculiare natura giuridica, essendo essi
privi, come noto, di autonoma soggettività pur configurando patrimoni separati
rispetto alle SGR che li gestiscono. Ciò nell’obiettivo, perlomeno del legislatore
comunitario, di approntare una tutela efficace ed uniforme per i risparmiatori che
partecipano ai fondi medesimi (i “quotisti”), altresì salvaguardando la posizione
dei creditori.
In particolare è previsto che, in presenza di fondi comuni gestiti da SGR già
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, gli organi della procedura
provvedano alla liquidazione o alla cessione dei fondi e dei relativi comparti,
esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi (art. 57, comma 3-
bis, t.u.i.f.).
Viene, altresì, regolata la (distinta) ipotesi di liquidazione giudiziale di fondi che,
al di fuori e dunque a prescindere dalla procedura di liquidazione coatta
amministrativa della SGR di gestione, risultino incapienti, su istanza di uno o più
creditori o della stessa SGR (art. 57, comma 6-bis, t.u.i.f).
Con riferimento alla descritta disciplina e alle varie situazioni di crisi che si
possono in concreto configurare, si pone il tema delle implicazioni (anche prima
dell’avvio delle formali misure di rigore di cui si è detto) per la posizione dei
quotisti-partecipanti ai fondi e quindi dei relativi diritti e poteri di voice a tutela
delle proprie ragioni di credito.