Segnalazioni
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Fondi immobiliari: liquidazione del portafoglio
Febbraio 2012
La disciplina dei Fondi Immobiliari chiusi, e in particolare della loro liquidazione,
con conseguente smobilizzo del portafoglio, poggia su un insieme di fonti, tra cui
il TUF e uno specifico Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva
del risparmio, del 14 aprile 2005.
Nella prassi, i regolamenti dei singoli Fondi spesso si limitano a riprodurre quanto
previsto nel citato Regolamento di Banca d’Italia, il cui par. 4.5 del Titolo V
specifica quale procedimento, suddiviso in fasi, il fondo dovrà seguire per
liquidare il proprio portafoglio, di modo da assicurare trasparenza dell’operazione,
anche dal punto di vista fiscale.
Il citato par. 4.5, alla lettera e), individua una delle fasi di tale procedimento nella
liquidazione dell’attivo, da realizzarsi secondo “un piano di smobilizzo
predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza della Banca
d’Italia”. Si tratta di una disposizione comunque significativa, in quanto, non
prevedendo alcuna facoltà di controllo o di censura in capo alla Banca d’Italia,
che deve essere solo informata del piano di smobilizzo deliberato dal Consiglio di
amministrazione del fondo, lascia ampia libertà sulle modalità di effettiva
realizzazione della liquidazione del portafoglio immobiliare. La regolarità e la
trasparenza dell’operazione sono comunque garantite dagli stringenti limiti posti
dalla legislazione fiscale e dalla necessità che, al termine della liquidazione, il
rendiconto finale sia certificato da una società di revisione.
Da ultimo, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122,
in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, ha introdotto
alcune innovazioni in tema di fondi immobiliari, al fine di razionalizzare la
relativa disciplina. In particolare, l’art. 32 del Decreto dispone che i fondi
debbano adeguarsi a specifiche norme di composizione e di soglie di
partecipazione; i fondi che non intendessero adeguarsi, possono disporre la
liquidazione anticipata. Tuttavia, delle modalità con cui i Consigli di Amministrazione possono procedere allo smobilizzo del patrimonio, anche in caso
di liquidazione anticipata, nulla viene detto.
In tale contesto e anche in base alle ultime novità normative, viene dunque
lasciato all’autonomia dei singoli fondi di prevedere o meno nel regolamento
modalità specifiche di liquidazione del portafoglio immobiliare; ciò comporta che,
laddove il regolamento del fondo nulla preveda, spetti al Consiglio di
Amministrazione, dopo aver deliberato la liquidazione, stabilire il procedimento
da seguire per realizzare quanto stabilito, procedimento che andrà valutato e
individuato nell’interesse prioritario dei partecipanti e comunque nel rispetto
della normativa di settore, anche fiscale, e delle eventuali ragioni dei terzi.