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Pegno rotativo di titoli dematerializzati: quali formalità per l’opponibilità del vincolo ai terzi?
Marzo 2013
La disciplina applicabile al pegno rotativo di titoli dematerializzati, di cui al t.u.f.
e ai provvedimenti regolamentari emanati da Consob e Banca d’Italia, prevede
che i vincoli si costituiscono con le registrazioni sul conto tenuto
dall’intermediario. E’ disposto, altresì, che l’intermediario possa accendere conti
per la costituzione di vincoli sul valore dell’insieme degli strumenti finanziari
registrati: in tal caso, per gli strumenti finanziari registrati in sostituzione o
integrazione di altri strumenti finanziari, la data di costituzione del vincolo è
identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati.
Se quanto stabilito dalla richiamata normativa vale certamente per la
costituzione del vincolo, si pone la questione dei requisiti richiesti ai fini
dell’opponibilità ai terzi delle successive sostituzioni o integrazioni: ciò in
considerazione delle disposizioni speciali dettate per le garanzie su strumenti
finanziari dal d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, di attuazione della direttiva
2002/47/CE.
Occorre valutare, nello specifico, se i modi e le formalità per l’efficacia della
prelazione previsti dall’art. 2787, comma 3, cod. civ. debbano in qualche modo
ritenersi assorbiti da quanto stabilito dal citato d.lgs. n. 170/2004 e, dunque, se tale
decreto abbia superato le disposizioni del Codice Civile che richiedono che il
pegno debba risultare da scrittura con data certa che contenga sufficiente
indicazione del credito e della cosa.
Non è agevole pervenire a conclusioni definitive sulla base soltanto della mera
interpretazione letterale delle previsioni del d.lgs. n. 170/2004, che altro non sono
che la trasposizione di norme comunitarie, le quali non sembrano tener in debito
conto le peculiarità dell’ordinamento nazionale.
Manca, del resto, una uniformità di vedute o costanza di prassi, che consenta di
dipanare in termini univoci e definitivi il nodo dei presupposti di efficacia non
tanto del patto originario prescrittivo della rotatività della garanzia, quanto degli
atti successivi ed esecutivi aventi ad effetto la sostituzione di nuovi titoli rispetto a
quelli originari.
Le rilevate incertezze impongono particolare attenzione nella redazione delle
clausole che regolano i meccanismi di sostituzione di titoli dematerializzati e,
soprattutto, nell’esecuzione di ogni operazione di sostituzione, tenuto anche conto
di recenti arresti giurisprudenziali che hanno assunto una posizione rigorosa per
quanto riguarda l’opponibilità del vincolo in sede fallimentare.