Segnalazioni
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Prodotti assicurativi cross border e disciplina applicabile
Luglio 2014
Nell’attuale prassi è diffusa la presenza di prodotti assicurativi del ramo vita, in
particolare unit linked con fondi interni e nel segmento del private insurance,
emessi da compagnie comunitarie ed offerti e collocati in favore di clientela
italiana, sul territorio italiano.
Si tratta di prodotti assoggettati alla disciplina normativa del paese d’origine della
compagnia emittente: non è, comunque, esclusa la rilevanza della disciplina
interna italiana quanto ad alcuni elementi del contratto assicurativo, al
collocamento e ai rapporti con la clientela.
Infatti, con riferimento all’attività di imprese aventi sede legale in uno stato
membro che operano in regime di libertà di prestazione di servizi in Italia, è
vietato «stipulare contratti (…) che siano in contrasto con disposizioni nazionali
di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative» (art. 27 cod. ass.).
Al riguardo, assume rilevanza l’«elenco delle norme di interesse generale»
elaborato dall’IVASS ad evitare situazioni di incertezza interpretativa.
In particolare, tale elenco non comprende la normativa in materia di attivi a
copertura delle riserve tecniche collegate alla polizza, profilo di recente affrontato
nella giurisprudenza, con la formalizzazione della posizione della stessa Autorità
di vigilanza che ha confermato, a seguito di richiesta ex art. 213 c.p.c., la non
applicabilità ai prodotti transnazionali della disciplina italiana, primaria e
secondaria, in materia di attivi.
Occorre, però, precisare che non risulta del tutto indifferente per la normativa
italiana l’attività di gestione dei fondi interni da parte dell’impresa, ancorché la
stessa sia conforme e legittima secondo il diritto estero: infatti, il citato «elenco
delle norme di interesse generale» fa riferimento a talune disposizioni
regolamentari IVASS, tra cui quelle in tema di obblighi di informativa in corso di
contratto per le polizze unit linked, che comportano l’irrinunciabilità dei presidi
derivanti da una completa consapevolezza del contraente in relazione alle vicende
dei fondi collegati alle polizze.
In tale contesto, occorre dunque valutare, anche sotto il profilo degli attivi
sottostanti le polizze, le implicazioni complessivamente derivanti dalle
disposizioni normative interne comunque applicabili ai prodotti cross border in
questione.