Ita Eng

Segnalazioni

Segnalazioni inerenti a materiali, tematiche e questioni, recenti e di particolare rilevanza, trattate dallo Studio e di specifico interesse per gli operatori.

Prodotti assicurativi cross border e disciplina applicabile

Luglio 2014

Nell’attuale prassi è diffusa la presenza di prodotti assicurativi del ramo vita, in particolare unit linked con fondi interni e nel segmento del private insurance, emessi da compagnie comunitarie ed offerti e collocati in favore di clientela italiana, sul territorio italiano.
Si tratta di prodotti assoggettati alla disciplina normativa del paese d’origine della compagnia emittente: non è, comunque, esclusa la rilevanza della disciplina interna italiana quanto ad alcuni elementi del contratto assicurativo, al collocamento e ai rapporti con la clientela.
Infatti, con riferimento all’attività di imprese aventi sede legale in uno stato membro che operano in regime di libertà di prestazione di servizi in Italia, è vietato «stipulare contratti (…) che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative» (art. 27 cod. ass.).
Al riguardo, assume rilevanza l’«elenco delle norme di interesse generale» elaborato dall’IVASS ad evitare situazioni di incertezza interpretativa.
In particolare, tale elenco non comprende la normativa in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche collegate alla polizza, profilo di recente affrontato nella giurisprudenza, con la formalizzazione della posizione della stessa Autorità di vigilanza che ha confermato, a seguito di richiesta ex art. 213 c.p.c., la non applicabilità ai prodotti transnazionali della disciplina italiana, primaria e secondaria, in materia di attivi.
Occorre, però, precisare che non risulta del tutto indifferente per la normativa italiana l’attività di gestione dei fondi interni da parte dell’impresa, ancorché la stessa sia conforme e legittima secondo il diritto estero: infatti, il citato «elenco delle norme di interesse generale» fa riferimento a talune disposizioni regolamentari IVASS, tra cui quelle in tema di obblighi di informativa in corso di contratto per le polizze unit linked, che comportano l’irrinunciabilità dei presidi derivanti da una completa consapevolezza del contraente in relazione alle vicende dei fondi collegati alle polizze.
In tale contesto, occorre dunque valutare, anche sotto il profilo degli attivi sottostanti le polizze, le implicazioni complessivamente derivanti dalle disposizioni normative interne comunque applicabili ai prodotti cross border in questione.

.pdf