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Accesso al fondo di solidarietà per gli investitori coinvolti in crisi bancarie: profili problematici della procedura arbitrale presso l’ANAC
Novembre 2017
A seguito dei recenti e noti casi di dissesto di banche, lo Stato e il sistema
bancario nazionale sono intervenuti a favore della vasta platea di risparmiatori che
hanno visto svanire i propri investimenti.
Una prima forma di tutela è stata il riconoscimento ai titolari di obbligazioni
subordinate delle banche liquidate di un indennizzo forfettario erogato da un
apposito fondo di solidarietà. Alquanto circoscritto, però, è risultato il perimetro
dei beneficiari, che sono stati individuati al ricorrere di stringenti requisiti
soggettivi, nonché in ragione del momento di sottoscrizione dei titoli.
Ulteriore rimedio è l’accesso al richiamato fondo di solidarietà tramite l’arbitrato
gestito dalla Camera Arbitrale dell’ANAC. Più ampia, ma non di molto, è la
platea dei soggetti legittimati ad attivare la procedura, che consente un ristoro sino
all’intero ammontare dell’investimento; ciò, peraltro, a condizione che il
pregiudizio patito sia conseguenza della violazione degli obblighi di
informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal t.u.f. e dalla
normativa regolamentare emanata dalla Consob.
Il procedimento, per evidenti esigenze di snellezza visto l’elevato numero di
soggetti coinvolti, si presenta semplificato e sommario. Inoltre, per agevolare le
decisioni, la Camera Arbitrale dell’ANAC ha elaborato apposite Linee Guida, che
contengono una elencazione, sempre sommaria, di un certo numero fattispecie
presuntivamente illecite, alle quali il ricorrente è tenuto a fare riferimento: donde,
le inevitabili limitazioni per i risparmiatori nella possibilità di attestare le
violazioni subite al di fuori di questi casi “tipici”.
Altra questione concerne la ragionevolezza dei requisiti, come detto stringenti, per
l’accesso all’arbitrato, in base ai quali sono esclusi gli azionisti delle banche
liquidate, nonché una parte degli obbligazionisti subordinati. Anch’essi, come gli
obbligazionisti per cui è previsto l’accesso alla procedura, sono perlopiù piccoli e
piccolissimi risparmiatori. Essi, parimenti, sono stati destinatari di sistematiche
violazioni della normativa in tema di servizi di investimento.
In questo contesto, le iniziative sin qui attuate e i relativi profili problematici
vanno valutati soprattutto alla luce delle incertezze per i risparmiatori coinvolti
nelle crisi bancarie nell’ottenere altrimenti un qualche ristoro a fronte delle perdite
subite, in particolare avvelandosi dei rimedi ordinari a loro disposizione.