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Segnalazioni

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Accesso al fondo di solidarietà per gli investitori coinvolti in crisi bancarie: profili problematici della procedura arbitrale presso l’ANAC

Novembre 2017

A seguito dei recenti e noti casi di dissesto di banche, lo Stato e il sistema bancario nazionale sono intervenuti a favore della vasta platea di risparmiatori che hanno visto svanire i propri investimenti.
Una prima forma di tutela è stata il riconoscimento ai titolari di obbligazioni subordinate delle banche liquidate di un indennizzo forfettario erogato da un apposito fondo di solidarietà. Alquanto circoscritto, però, è risultato il perimetro dei beneficiari, che sono stati individuati al ricorrere di stringenti requisiti soggettivi, nonché in ragione del momento di sottoscrizione dei titoli. Ulteriore rimedio è l’accesso al richiamato fondo di solidarietà tramite l’arbitrato gestito dalla Camera Arbitrale dell’ANAC. Più ampia, ma non di molto, è la platea dei soggetti legittimati ad attivare la procedura, che consente un ristoro sino all’intero ammontare dell’investimento; ciò, peraltro, a condizione che il pregiudizio patito sia conseguenza della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal t.u.f. e dalla normativa regolamentare emanata dalla Consob.
Il procedimento, per evidenti esigenze di snellezza visto l’elevato numero di soggetti coinvolti, si presenta semplificato e sommario. Inoltre, per agevolare le decisioni, la Camera Arbitrale dell’ANAC ha elaborato apposite Linee Guida, che contengono una elencazione, sempre sommaria, di un certo numero fattispecie presuntivamente illecite, alle quali il ricorrente è tenuto a fare riferimento: donde, le inevitabili limitazioni per i risparmiatori nella possibilità di attestare le violazioni subite al di fuori di questi casi “tipici”.
Altra questione concerne la ragionevolezza dei requisiti, come detto stringenti, per l’accesso all’arbitrato, in base ai quali sono esclusi gli azionisti delle banche liquidate, nonché una parte degli obbligazionisti subordinati. Anch’essi, come gli obbligazionisti per cui è previsto l’accesso alla procedura, sono perlopiù piccoli e piccolissimi risparmiatori. Essi, parimenti, sono stati destinatari di sistematiche violazioni della normativa in tema di servizi di investimento.
In questo contesto, le iniziative sin qui attuate e i relativi profili problematici vanno valutati soprattutto alla luce delle incertezze per i risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie nell’ottenere altrimenti un qualche ristoro a fronte delle perdite subite, in particolare avvelandosi dei rimedi ordinari a loro disposizione.

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