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I compensi per le “particolari cariche” in seno al consiglio di amministrazione di società per azioni: un opportuno ripensamento
luglio 2023
La disciplina dei compensi degli amministratori di società per azioni è rimasta sostanzialmente immutata dalla riforma del 2003, peraltro poco innovativa rispetto alla previgente, e forse ciò spiega perché anche l’interpretazione e l’applicazione del suo contenuto è rimasta, nel tempo, invariata e costante, quasi che fosse priva di interesse ad un maggior approfondimento.
Tuttavia, merita una rinnovata riflessione il comma 3 del citato articolo, in relazione alla figura dell’amministratore delegato, finora pressoché costantemente considerato come “investito di particolari cariche” e per la remunerazione del quale, quindi, si riteneva corretta la determinazione da parte dello stesso consiglio di amministrazione di cui fa parte. In realtà, interpretazione più corretta appare, così come la più recente giurisprudenza, tra cui l’interessante pronuncia del Tribunale di Roma, sez. imprese, dell’8 giugno 2020 fa, quella che vede l’amministratore delegato come un normale componente del consiglio di amministrazione, investito sì di particolari deleghe gestorie ma non di diverse cariche. Le “particolari cariche” di cui al comma 3 dell’art. 2389 c.c., difatti, devono essere riferite ad attività, demandate ad un amministratore, che richiedano prestazioni al di fuori della normale attività gestoria. Come detto, l’amministratore delegato è investito di poteri e funzioni che gli vengono delegati dal Consiglio di cui fa parte, ma che non sono “particolari” o diversi da quelli che il Consiglio potrebbe svolgere quale organo. Differente è il caso, e di conseguenza in modo differente esso deve essere trattato, di un amministratore a cui vengano affidati compiti o incarichi che esulino dalle normali attività gestorie. Una interpretazione in questo senso consente, peraltro, di recuperare anche la differenza, non solo semantica, tra compenso e remunerazione, non a caso utilizzati dal legislatore nell’art. 2389 c.c. per differenziare le casistiche in esso disciplinate. Corollario e conseguenza di questa – più corretta – interpretazione in tema di compensi, è la necessità che l’emolumento spettante all’amministratore delegato sia determinato, come per l’interezza del Consiglio, dall’assemblea che provvede alla nomina e non autonomamente dai membri del Consiglio stesso che invece, appunto, potranno deliberare senza necessità di avallo assembleare un compenso particolare, separato da quello relativo alla carica di amministratore, per il membro al quale dovesse essere richiesto di svolgere una particolare attività diversa da quella tipicamente gestoria.