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Segnalazioni

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Il leasing finanziario di azioni

Ottobre 2021

Forma specifica e peculiare della variegata figura contrattuale del leasing, il leasing finanziario avente ad oggetto azioni o altri titoli rappresentativi del capitale di un ente collettivo ha una sua potenziale valenza ove riguardi società quotate: la società di leasing acquista o sottoscrive azioni, per conto e nell’interesse dell’utilizzatore, per concederle poi in locazione a quest’ultimo, il quale pagherà un canone periodico e potrà riscattarle alla scadenza prefissata ed al prezzo convenuto. Così si consente all’utilizzatore di procurarsi immediatamente la disponibilità delle azioni, senza dover impiegare capitali propri, alla stregua delle normali operazioni di leasing su beni mobili o immobili, con la particolarità, qui, che il bene è rappresentato da strumenti finanziari partecipativi e, di solito, col diritto di voto; utilizzo del meccanismo si rinviene, in particolare, in occasione di aumenti di capitale, poiché consente di sottoscrivere azioni di una società, rinviando nel tempo il relativo esborso.
Di recente, peraltro, la Corte di Giustizia europea si è occupata di una controversia in tema di leasing di azioni, specificando che la banca finanziatrice resta proprietaria di tali azioni fino al rimborso integrale della somma all’uopo prestata, ma gli eventuali dividendi sono versati al conduttore, venendosi così a realizzare una netta dicotomia tra proprietà ed esercizio dei diritti (si pensi, anche, al diritto di voto che le azioni portano con sé). La Corte, tra l’altro, rileva che deve essere considerata abusiva la clausola che “possa determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti durante l’esecuzione di tale contratto, e ciò anche qualora tale squilibrio possa prodursi solo ove si verifichino determinate circostanze o qualora, in altre circostanze, detta clausola possa addirittura risultare favorevole al consumatore” (Corte Giustizia UE, sez. I, 27 gennaio 2021, n. 229). La pronuncia appare, inoltre, particolarmente interessante laddove si consideri che, almeno nell’ordinamento italiano, non vi è una disciplina specifica dedicata al leasing di azioni, come invece è previsto per le operazioni di prestito titoli e per il riporto, per le quali, come noto, è richiesto che il possessore dichiari il titolo del proprio possesso ai sensi dell’art. 118 Reg. Emittenti, rendendo quindi nota la natura solo temporanea della propria partecipazione. Potrebbero darsi, infatti, aspetti problematici soprattutto in tema di disclosure in relazione alla disciplina delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali di cui agli artt. 120 del t.u.f. e ss., nella quale, allo stato, il leasing di azioni pare non essere considerato, come d’altronde, e stranamente, dalla regolamentazione secondaria di Consob.

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