Ita Eng

Segnalazioni

Segnalazioni inerenti a materiali, tematiche e questioni, recenti e di particolare rilevanza, trattate dallo Studio e di specifico interesse per gli operatori.

Il patrimonio in trust: rilevanza e suo eventuale mutamento

Gennaio 2024

L’istituto del trust, come ben noto di origine anglosassone, è ormai ampiamente recepito anche nel nostro ordinamento giuridico e nella prassi, sia societaria sia familiare, dove ha trovato spazio soprattutto in materia di gestione patrimoniale, ossia in quei casi in cui i membri di una famiglia vogliano vincolare un certo patrimonio per un determinato periodo di tempo, quali che siano le motivazioni.
Numerosi sono gli aspetti interessanti ma anche problematici di questo istituto, caratterizzato da elementi tipici della common law, non sempre facilmente adattabili alla più stringente disciplina tipica dei Paesi di civil law.
In particolare, può darsi il caso che l’atto istitutivo disponga che il patrimonio in trust sia costituito da partecipazioni, o anche da una sola partecipazione, ovvero da uno o più immobili, dunque da asset non liquidi. È evidente che a differenti contenuti patrimoniali corrispondono differenti scopi e finalità dei trust; anche il tipo di gestione demandata al trustee sarà necessariamente diversificata a seconda del tipo di attività che sugli asset possono e devono essere poste in essere.
Nel corso della vita di un trust, che può avere durata anche molto lunga, può accadere che per svariati motivi il patrimonio vincolato muti, per esempio nel caso di alienazione della partecipazione o comunque sua liquidazione. Deve ritenersi che con il mutamento del patrimonio, necessariamente muti anche lo scopo del trust, poiché esso è di norma collegato e dipendente dagli asset che i disponenti versano in trust; in buona sostanza, è innegabile che la scelta dei beni da vincolare in trust sia connessa alla realizzazione dello scopo che si vuole raggiungere proprio attraverso la gestione di quei beni.
Da ciò discende, allora, che se il patrimonio in trust muta, esso non potrà più, salvo ovviamente diverse disposizioni specifiche dell’atto istitutivo, soddisfare il compimento degli intenti voluti dal disponente; venendo meno la possibilità di realizzare gli scopi originari alla base dell’istituzione del trust, dovrà concludersi per una intervenuta inutilità del trust stesso, e i soggetti coinvolti (trustee, beneficiari, disponenti ove presenti) dovranno interrogarsi sull’opportunità/liceità di mantenere in vita un vincolo divenuto privo di significato. Sul punto, offre interessanti spunti di riflessione e analogia la disciplina delle società, nei casi in cui l’oggetto sociale indicato nell’atto istitutivo e nello statuto abbia perso ogni rilevanza per i soci o sia divenuto impossibile/irrealizzabile.

.pdf