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Segnalazioni

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Impegni accessori al conferimento in natura e meccanismi di aggiustamento e riequilibrio societario nel caso di sopravvenuti eventi idonei ad incidere significativamente sul valore del bene conferito

settembre 2023

Posto a garanzia dell’effettività del capitale sociale, l’articolo 2343, quarto comma, del codice civile disciplina l’ipotesi in cui sia accertato che il valore dei beni conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento.
E se, all’opposto, per eventi sopravvenuti al conferimento, il valore del bene conferito risulti significativamente più elevato per la società?
Pare poter essere espressione dell’autonomia delle parti l’accordo tra conferente e società conferitaria che preveda a carico della società oneri, futuri ed anche solo eventuali, integrativi del conferimento in natura.
Tale accordo ben potrebbe essere inserito direttamente all’interno della delibera di aumento di capitale riservato al conferente, con la conseguenza che, ove la delibera non venisse impugnata, l’accordo acquisirebbe carattere di stabilità.
In ogni caso, l’accordo in questione, fermo il capitale-patrimonio sociale, non incide sul valore contabile del bene conferito e, dunque, non contrastando con il principio di integrità, al momento del conferimento, del capitale sociale, dovrebbe essere meritevole di tutela ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile.
Considerato che detti oneri eventuali e futuri a carico della società potrebbero essere correlati ad eventi sopravvenuti, comunque previsti e regolati dalle parti all’atto del conferimento, che portino ad aumentare significativamente il valore del bene conferito, sempre fermo il principio di fissità del capitale sociale, sarebbe quantomai opportuna, nonché legittima, un’adeguata modulazione ex ante tra conferente e società di meccanismi correttivi di aggiustamento e/o di riequilibrio della partecipazione del conferente a livello societario, comunque nel rispetto delle norme di redazione del bilancio.

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