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In tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l.: criteri di diligenza e principi generali
Marzo 2017
In tema di irregolarità di gestione degli amministratori, il legislatore ha ritenuto di
non replicare (almeno letteralmente) la medesima disciplina dettata in tema di
s.p.a. dall’art. 2409 c.c. anche per le s.r.l.
Alla base di tale scelta si può con ragionevole certezza porre la scelta del
legislatore di diversificare i tipi societari, dando connotazione “fluida” e
personalistica alle s.r.l.; la possibilità per il socio di agire per la revoca degli
amministratori ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., in assenza di specifici
richiami a norme diverse, escluderebbe l’applicazione analogica della ulteriore
denuncia al Tribunale.
Tuttavia, non può non rilevarsi che il presupposto oggettivo per l’attivazione
dell’azione cautelare di revoca previsto in tema di s.r.l. è la presenza di “gravi
irregolarità nella gestione della società”, esattamente come indicato nell’art.
2409 c.c. Pare, allora, che nonostante la differenziazione voluta ed attuata dal
legislatore, nel caso della responsabilità degli amministratori sia consentito
quantomeno un parallelismo tra le situazioni e le circostanze, anche considerando
quanto rilevato dalla dottrina in tema di obblighi comportamentali e professionali
degli amministratori, ossia che anche nel caso delle s.r.l. non può prescindersi dal
richiamo alle regole di condotta di diligenza professionale e di buona fede anche
nell’iniziativa imprenditoriale.
Difatti, non può negarsi che, come concordemente sostenuto anche dalla
giurisprudenza, gli amministratori di s.r.l. abbiano i medesimi doveri di diligenza
nell’espletamento delle loro funzioni più chiaramente fissati per gli amministratori
di s.p.a.; il fatto che il legislatore non abbia espressamente previsto un richiamo
letterale alle norme in tema di s.p.a. non può comportare un maggiore “lassismo”
nel giudizio circa una eventuale responsabilità degli amministratori di s.r.l. il cui
compito essenziale consiste, come nelle s.p.a., nella gestione di un patrimonio
(normalmente) altrui.
La formulazione della norma dettata in tema di s.r.l., allora, seppur più sintetica ed
escludendosi il ricorso alla denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., deve
in ogni caso essere interpretata alla luce dei medesimi criteri generalmente dettati
in tema di diligenza nell’espletamento degli incarichi professionali, oltre che in
tema di buona fede, con ciò comportando un altrettanto elevato livello di
responsabilità per gli amministratori di s.r.l., così come previsto in tema di s.p.a.
Allo stesso modo e parimenti alla fattispecie dell’art. 2409 c.c., inoltre, in caso di
azione per l’accertamento della responsabilità gestoria degli amministratori di
s.r.l. non sarà necessaria la prova di un danno già avveratosi e quantificato ovvero
quantificabile, avendo la giurisprudenza di gran lunga maggioritaria (sulla scorta
di dottrina autorevole e unanime) ritenuto che sarà sufficiente in sede di richiesta
di revoca anche solo ipotizzare un danno potenziale che le condotte degli
amministratori potrebbero aver prodotto o continuare a produrre alla società
gestita, in quanto la ratio della norma, diversamente dall’azione di danno,
appunto, sottende l’esigenza di evitare ulteriori rischi di mala gestio e di dar luogo
ad un ripristino di legalità a tutela dei soci (e anche dei terzi).