Segnalazioni
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Informazione societaria e socio di controllo di s.p.a.: forme e limiti dei contatti
Febbraio 2017
Ricorrenti, in ragione del rapporto fiduciario tra socio di controllo e organo
amministrativo della società controllata, sono le occasioni di confronto e contatto
informale tra di essi in merito alle determinazioni più rilevanti ovvero strategiche
relative alla stessa società controllata. Rispetto a queste situazioni, si pone il tema
dell’ampiezza della disclosure consentita da parte degli esponenti della società
controllata, tenuto conto, da un lato, delle limitazioni derivanti dalla normativa
codicistica al diritto di informazione del socio di s.p.a., che (a differenza che nella
s.r.l.) non può spingersi al di là dell’accesso a taluni libri sociali e dell’informativa
periodica di legge; da altro lato, per le società con azioni quotate ovvero diffuse
tra il pubblico in misura rilevante, della disciplina in tema di abuso di
informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, che è posta a presidio del
pubblico degli investitori e dell’efficienza del sistema finanziario attraverso la
repressione delle condotte abusive dei soggetti in grado di conoscere
preventivamente notizie riservate (tra i quali, per l’appunto, il socio di controllo).
Incerta, in questa prospettiva, è la legittimità di iniziative del socio di s.p.a.,
quand’anche di controllo, volte a ottenere dagli amministratori della società
controllata, in via confidenziale o comunque al di fuori dell’assemblea e
dell’informativa periodica di legge, notizie sullo svolgimento degli affari sociali,
nonché a consultare la documentazione relativa alla gestione.
Peraltro, il diritto di informazione del socio di controllo potrebbe assumere una
differente declinazione a fronte dell’esercizio, da parte sua, della direzione
unitaria in conformità alle regole poste dagli articoli 2497 ss. c.c. L’esistenza di
un gruppo e il suo funzionamento, infatti, presuppongono flussi informativi
costanti fra le entità che lo compongono e, quindi, un potere-dovere di
informazione della capogruppo nei confronti delle controllate. Nondimeno, sono
da valutare ampiezza e limiti degli scambi infragruppo e, soprattutto, quando sia
legittimo (anzi, doveroso) un diniego da parte degli organi delle società
subordinate. Questi ultimi, quand’anche ritenessero opportuno assecondare le
richieste del proprio socio di controllo, sarebbero comunque tenuti a operare un
delicato e tutt’altro che agevole bilanciamento con l’interesse sociale della
controllata e gli ulteriori interessi di carattere pubblicistico relativi alla tutela del
pubblico risparmio e all’integrità del mercato.
Nella prospettiva delineata devono essere altresì ponderate eventuali iniziative di
c.d. selective disclosure, le quali non fanno certamente venir meno l’esigenza che
sussista un effettivo interesse della società controllata alla trasmissione di
informazioni in maniera per l’appunto selettiva ad un socio, sebbene di controllo,
e pongono l’ulteriore questione delle modalità di suo accertamento.