Ita Eng

Segnalazioni

Segnalazioni inerenti a materiali, tematiche e questioni, recenti e di particolare rilevanza, trattate dallo Studio e di specifico interesse per gli operatori.

Informazione societaria e socio di controllo di s.p.a.: forme e limiti dei contatti

Febbraio 2017

Ricorrenti, in ragione del rapporto fiduciario tra socio di controllo e organo amministrativo della società controllata, sono le occasioni di confronto e contatto informale tra di essi in merito alle determinazioni più rilevanti ovvero strategiche relative alla stessa società controllata. Rispetto a queste situazioni, si pone il tema dell’ampiezza della disclosure consentita da parte degli esponenti della società controllata, tenuto conto, da un lato, delle limitazioni derivanti dalla normativa codicistica al diritto di informazione del socio di s.p.a., che (a differenza che nella s.r.l.) non può spingersi al di là dell’accesso a taluni libri sociali e dell’informativa periodica di legge; da altro lato, per le società con azioni quotate ovvero diffuse tra il pubblico in misura rilevante, della disciplina in tema di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, che è posta a presidio del pubblico degli investitori e dell’efficienza del sistema finanziario attraverso la repressione delle condotte abusive dei soggetti in grado di conoscere preventivamente notizie riservate (tra i quali, per l’appunto, il socio di controllo). Incerta, in questa prospettiva, è la legittimità di iniziative del socio di s.p.a., quand’anche di controllo, volte a ottenere dagli amministratori della società controllata, in via confidenziale o comunque al di fuori dell’assemblea e dell’informativa periodica di legge, notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonché a consultare la documentazione relativa alla gestione.
Peraltro, il diritto di informazione del socio di controllo potrebbe assumere una differente declinazione a fronte dell’esercizio, da parte sua, della direzione unitaria in conformità alle regole poste dagli articoli 2497 ss. c.c. L’esistenza di un gruppo e il suo funzionamento, infatti, presuppongono flussi informativi costanti fra le entità che lo compongono e, quindi, un potere-dovere di informazione della capogruppo nei confronti delle controllate. Nondimeno, sono da valutare ampiezza e limiti degli scambi infragruppo e, soprattutto, quando sia legittimo (anzi, doveroso) un diniego da parte degli organi delle società subordinate. Questi ultimi, quand’anche ritenessero opportuno assecondare le richieste del proprio socio di controllo, sarebbero comunque tenuti a operare un delicato e tutt’altro che agevole bilanciamento con l’interesse sociale della controllata e gli ulteriori interessi di carattere pubblicistico relativi alla tutela del pubblico risparmio e all’integrità del mercato.
Nella prospettiva delineata devono essere altresì ponderate eventuali iniziative di c.d. selective disclosure, le quali non fanno certamente venir meno l’esigenza che sussista un effettivo interesse della società controllata alla trasmissione di informazioni in maniera per l’appunto selettiva ad un socio, sebbene di controllo, e pongono l’ulteriore questione delle modalità di suo accertamento.

.pdf