Segnalazioni
Segnalazioni inerenti a materiali, tematiche e questioni, recenti e di particolare rilevanza, trattate dallo Studio e di specifico interesse per gli operatori.
Novità in materia di sistema di governo societario di imprese assicurative e poteri di intervento di IVASS
AGOSTO 2020
Il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 84, in vigore dal 14 agosto 2020, dà compiuta attuazione alla Direttiva (UE) 2017/828 sull’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (“SHRD II”), già recepita con il d.lgs. 10 maggio 2019, n. 49 per quanto riguarda la disciplina del sistema di governo societario.
In particolare, il d.lgs. n. 84/2020 apporta modifiche al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private, di seguito “CAP”) al fine di consolidare il quadro normativo che regola il sistema di governo societario delle imprese di assicurazione o riassicurazione per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale.
In questa prospettiva, il nuovo art. 76 CAP, nel definire i requisiti di professionalità e onorabilità e indipendenza, prevede che siano considerati anche criteri di correttezza e competenza, nonché ulteriori criteri di idoneità quali il limite al cumulo degli incarichi o la necessità di dedicare un tempo adeguato all’incarico da espletare, in conformità con quanto già previsto nel contiguo settore bancario e in linea con le best practices internazionali. Analoga indicazione di requisiti e criteri è prevista all’art. 77 CAP per quanto riguarda i titolari di partecipazioni rilevanti in imprese di assicurazione e riassicurazione.
Allo scopo di garantire concreta efficacia all’azione di vigilanza, sono stati attribuiti ad IVASS poteri di intervento nei confronti degli esponenti aziendali e dei titolari di funzioni fondamentali che non soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa. Tali poteri consentono ad IVASS sia di dichiarare autonomamente la decadenza del soggetto in caso di carenza dei requisiti di idoneità (art. 76 CAP), sia di rimuovere l’esponente in caso la permanenza in carica sia in grado di recare pregiudizio alla sana e prudente gestione aziendale (art. 188 CAP).
In coerenza con le modifiche già apportate dal citato d.lgs. n. 49/2019 in relazione alla disciplina in tema di remunerazione e incentivazione nel settore assicurativo, è stato inoltre modificato l’art. 311-sexies, comma 1, lett. c), CAP prevedendo che le sanzioni amministrative ivi previste si applichino anche in caso di violazione di “obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l’esponente o il personale è la parte interessata”, materia rispetto alla quale risultano così estesi anche i poteri di intervento e regolamentari di IVASS.