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Segnalazioni

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Pegno di crediti derivanti dal servizio di gestione di portafogli

Marzo 2025

Nella prassi delle operazioni bancarie di finanziamento trova sempre più diffusione la costituzione di garanzie pignoratizie su portafogli di investimento, affidati in gestione alla stessa banca creditrice, o società del medesimo gruppo, ma talora anche a gestori terzi.
La costituzione della garanzia, e quindi la stessa operazione di finanziamento, in alcuni casi è contestuale all’avvio del rapporto di investimento; più spesso, la garanzia ha ad oggetto un portafoglio di investimento già in essere che il cliente sovvenzionato pone a servizio di sopravvenute esigenze di credito.
Più che la diretta costituzione in garanzia degli strumenti finanziari che costituiscono il patrimonio, è ricorrente il pegno, ai sensi dell’art. 2800 cod.civ., del diritto di credito derivante dal servizio di gestione patrimoniale. Il che pone l’esigenza di ponderate cautele nella costruzione e formalizzazione della stessa garanzia, che spesso si estende al rapporto di conto corrente collegato al servizio di investimento e quindi al relativo saldo.
In tale contesto, in particolare, occorre valutare i requisiti di validità/opponibilità del pegno come pure i punti di attenzione per la Banca quale creditore pignoratizio nonché le implicazioni per l’attività gestoria sul portafoglio e l’esecuzione del rapporto di gestione patrimoniale.
Sotto altro profilo, la costituzione di una garanzia reale in questi termini pone il tema di valutare gli effetti sulla disciplina delle condizioni e dei costi del finanziamento, ai sensi della normativa di Vigilanza in tema di trasparenza.

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