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Segnalazioni

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Polizze c.d. “dormienti” nei rapporti tra compagnie e intermediari bancari

Settembre 2021

Con riferimento alle polizze c.d. “dormienti” ̶ oggetto di recenti, ripetute attività di indagine promosse dall’IVASS, avvalendosi del servizio di incrocio tra i codici fiscali degli assicurati e l’Anagrafe Tributaria ̶ si pone il tema di valutare ruoli e obblighi delle compagnie e degli intermediari distributori e quindi implicazioni nei relativi rapporti.
Quanto alla posizione dell’impresa di assicurazione, molteplici e articolate sono le regole di comportamento alle quali essa è tenuta a conformarsi.
L’individuazione di un obbligo di attivazione con riferimento alla prestazione assicurativa risulta affermato, nell’ambito della normativa primaria, già con il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (“Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti”).
I doveri di condotta dell’impresa sono stati confermati e dettagliati da successivi interventi sia legislativi che di Vigilanza. Con il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, in particolare, è stato introdotto nell’ambito dell’art. 3 del citato D.P.R. n. 116/2007 l’obbligo per le imprese di assicurazione di verificare entro il 31 dicembre di ciascun anno ̶ tramite accesso all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e, nelle more del relativo completamento, attraverso il servizio di cooperazione informatica con l’Agenzia delle Entrate (peraltro non ancora attivato) ̶ l’esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli infortuni e dei titolari di prodotti di investimento assicurativo.
In attesa che le imprese siano in grado di procedere autonomamente alla verifica dei decessi e alla ricerca dei beneficiari, l’IVASS ha avviato, con specifico riferimento alla posizione delle compagnie, iniziative su vari fronti (v. la Lettera al mercato del 29 dicembre 2017). L’obiettivo è far sì che gli aventi diritto effettivamente fruiscano dell’atto previdenziale compiuto tramite la sottoscrizione della polizza.
Al di là di quanto normativamente previsto o comunque indicato dall’Autorità di Vigilanza, rilevano altresì, in via interpretativa, i canoni della correttezza (art. 1175 cod. civ.) e della buona fede (art. 1375 cod. civ.), quali declinati per le imprese nell’ambito della disciplina speciale assicurativa (v. art. 183 CAP).
La compagnia, dunque, è chiamata ad impostare e attivare i presìdi che possano consentirle di arrivare, beninteso nei limiti degli elementi informativi oggettivamente conoscibili, alla presa di conoscenza degli eventi relativi alle polizze emesse.
Ciò nondimeno, alcuni adempimenti dell’impresa non possono prescindere dalla collaborazione dell’intermediario distributore. In particolare, quanto alla posizione dei distributori bancari (che per lo più operano contestualmente al collocamento di ulteriori prodotti di natura bancaria o finanziaria), se è vero che non risultano obblighi specifici nella succitata normativa primaria in materia di “depositi dormienti”, la disamina dei principi generali che presiedono all’attività di intermediazione (v., l’art. 119-bis, comma primo, CAP; il Regolamento IVASS n. 40/2018; gli standard di diligenza e correttezza qualificata in capo agli operatori bancari; le regole di trasparenza bancaria) fa emergere, sempre in via interpretativa, un imprescindibile ruolo di collaborazione in capo alla banca a supporto della compagnia assicurativa, anche attraverso la condivisione di elementi informativi sull’assicurato (quali ad esempio il decesso o la sopravvenuta invalidità) acquisiti dalla banca in relazione ai più ampi rapporti di natura finanziaria in essere con il cliente-assicurato e senz’altro rilevanti e determinanti, per la compagnia, per poter attivarsi con gli opportuni adempimenti informativi, di segnalazione o di istruttoria, prodromici all’avvio delle procedure liquidative dei sinistri.
L’individuazione dei ruoli e posizioni delle imprese, da un lato, e delle banche, da altro lato, rileva sotto più profili ai fini della valutazione dell’operato dei medesimi soggetti, sia da parte degli assicurati sia della Vigilanza, come pure dei rapporti tra le stesse compagnie e banche e delle previsioni contrattuali ed operative che regolano l’incarico di distribuzione.

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