Segnalazioni
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Sulla verifica dell’indipendenza dei sindaci nelle banche da parte dello stesso organo
gennaio 2025
Come noto, il D.M 169/2020 prevede che i requisiti e i criteri di idoneità dei soggetti chiamati a ricoprire l’incarico di esponenti aziendali all’interno di banche e intermediari finanziari siano sottoposti a verifica da parte nello stesso organo a cui il soggetto afferisce.
Il collegio sindacale pone in essere sostanzialmente una “autoverifica” sui membri che lo compongono, come peraltro avviene per il consiglio di amministrazione, ma con qualche peculiarità per l’organo di controllo in relazione alla sua funzione. In particolare, per quanto riguarda il richiesto requisito dell’indipendenza, specificamente disciplinato dagli artt. 13 e seguenti del D.M. 169/2020, tale verifica può risultare insidiosa allorché i membri del collegio sindacale debbano verificare che per un loro membro sussista la “indipendenza di giudizio” richiesta dall’art. 5 del menzionato Decreto circa i loro rapporti professionali. L’indipendenza di giudizio costituisce un requisito dell’azione dell’esponente, quale ulteriore declinazione del principio di sana e prudente gestione; è evidente il problema della oggettiva indeterminatezza del concetto di indipendenza di giudizio e della oggettiva difficoltà di svolgere una valutazione non meramente discrezionale e conseguentemente opinabile (comportando una analisi complessa e non agevole).
L’unica strada percorribile per evitare che la verifica sull’indipendenza di giudizio diventi un sindacato sulla persona è, allora, ancorare questa verifica alle condizioni “oggettive” di indipendenza dell’esponente, risolvendosi diversamente in una quasi discrezionale valutazione psicologica e comportamentale; dunque, non potrà prescindersi dal ricorso agli elementi delineati oggettivamente per la valutazione requisito dell’indipendenza rispetto all’eventuale conflitto di interesse professionale di cui all’art. 13, comma 1, lett. h), richiamato dall’art. 14, comma 1, lett. a) del menzionato Decreto.
Una valutazione che dovrà essere quanto più possibile scevra da elementi di tipo soggettivo e personale e quindi necessariamente ricorrere all’individuazione di dati oggettivi, tratti dalla normativa di riferimento, onde evitare che il giudizio sulla sussistenza o meno dei requisiti si tramuti in un giudizio sulla persona e sui suoi rapporti personali e professionali.
Il profilo appare quanto mai delicato per un organo assai ristretto come il collegio sindacale e altresì tenendo conto che l’eventuale giudizio negativo comporta la decadenza di un sindaco, che è stato nominato dall’assemblea dei soci e che dovrebbe svolgere una funzione di garanzia anche nell’interesse generale.